Tessuti di p. Il tessuto epidermico e il sugheroso, perché proteggono i tessuti interni da possibili offese dell’ambiente esterno, sia fisico sia biologico.
Istituto di diritto internazionale mediante il quale uno Stato può agire a tutela del diritto o interesse di un proprio cittadino che sia stato leso dal comportamento illecito di uno Stato estero.
Secondo il diritto internazionale, infatti, gli stranieri che si trovano sul territorio di uno Stato, sebbene sottoposti alla potestà d’imperio di quest’ultimo e alle sue leggi, devono ricevere un certo trattamento in conformità ad alcune norme internazionali. Queste prevedono che lo straniero non può essere sottoposto a trattamenti arbitrari ed essere privato dei suoi beni senza ricevere un giusto indennizzo. Lo Stato territoriale ha quindi l’obbligo di proteggere la persona dello straniero e i suoi beni, apprestando le opportune misure preventive e repressive.
Nel caso in cui si verifichi un diniego di giustizia ai danni di uno straniero, lo Stato di nazionalità di quest’ultimo può agire in p. diplomatica, al fine di ottenere la cessazione del comportamento illecito da parte dello Stato e il risarcimento del danno. L’individuo non ha tuttavia un diritto a pretendere che il proprio Stato nazionale eserciti la p. diplomatica; questa si configura infatti non già come un obbligo, ma come una facoltà discrezionale dello Stato.
Tra i compiti della pubblica amministrazione attinenti a finalità di conservazione rientra quello della p. della pubblica incolumità. Hanno in proposito particolare rilevanza tutte le attività preordinate alla prevenzione delle pubbliche calamità e all’adozione delle misure necessarie a eliminarne gli effetti. Le disposizioni legislative che disciplinavano tali attività mancavano del carattere dell’organicità ed erano contenute in leggi di più generale portata. Con la l. 996/1970 vi è stato un primo tentativo di normativa unitaria con l’istituzione del Servizio della p. civile, ma la materia ha trovato la sua regolamentazione organica soltanto con la l. 225/1992 che ha istituito il Servizio nazionale della p. civile. L’art. 1 dispone che il presidente del Consiglio, o per sua delega il ministro per il coordinamento della p. civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata. Strumento per lo svolgimento delle attività indicate è il Dipartimento della p. civile, istituito nell’ambito della presidenza del Consiglio dei ministri. Il Servizio nazionale della p. civile, con una innovazione significativa, assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, all’attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali e catastrofi.
In attuazione della delega contenuta nella l. 59/1997, il d. legisl. 300/1999, nel riformare l’organizzazione del governo, aveva istituito l’Agenzia di p. civile, attribuendo a essa i compiti già svolti dalla Direzione generale di p. civile del ministero dell’Interno, dal Dipartimento della p. civile, istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, e dal Servizio sismico nazionale. Il primo governo della XIV legislatura, peraltro, con d.l. 343/2001, convertito dalla l. 401/2001, ha disposto la soppressione dell’Agenzia di p. civile e ha abrogato tutte le disposizioni del d. legisl. 300/1999 che a essa facevano riferimento, attribuendo i relativi compiti e funzioni al Dipartimento per la p. civile istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Il medesimo d.l. ha anche attribuito al presidente del Consiglio, ovvero al ministro dell’Interno da lui delegato, il compito di determinare le politiche di p. civile, affidandogli i poteri di ordinanza in materia, e il compito di promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi che determinano gravi situazioni di rischio.
Il d.l. fa in ogni caso salve le previsioni del d. legisl. 112/1998, con il quale sono stati trasferiti alle regioni e agli enti locali compiti e funzioni amministrativi, anche in materia di p. civile. In particolare, in base all’art. 107 del citato d. legisl., spettano allo Stato, fra l’altro, oltre ai compiti attribuiti al presidente del Consiglio dei ministri, sopra menzionati, quelli relativi alla deliberazione e alla revoca, d’intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, co. 1, lettera c), della l. 225/1992 (calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari), all’emanazione, sempre d’intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l’attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, e alle funzioni operative riguardanti gli indirizzi per la predisposizione e l’attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, la predisposizione dei piani di emergenza, il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con i mezzi aerei degli incendi boschivi. Alle regioni, alle province e ai comuni spettano, ai sensi dell’art. 108 del d. legisl. 112/1998, i compiti non attribuiti allo Stato, sulla base dell’ambito territoriale coinvolto nell’evento calamitoso o nell’emergenza.
Per assicurare il coordinamento tra lo Stato e le regioni in materia, il d.l. 343/2001, convertito dalla l. 401/2001, ha previsto l’istituzione, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, di un comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la conferenza unificata designa i propri rappresentanti. Sempre nell’ambito della presidenza del Consiglio operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (costituiti con decreto del presidente del Consiglio del 12 aprile 2002) e il Comitato operativo della p. civile (costituito con decreto del presidente del Consiglio del 2 marzo 2002). La Commissione nazionale svolge attività consultiva tecnico-scientifica; il Comitato operativo assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. Al Dipartimento della p. civile è anche affidato il compito di promuovere l’esecuzione di periodiche esercitazioni e l’attività di informazione alle popolazioni interessate, l’attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i comitati provinciali di p. civile. Particolare rilievo, in materia di p. civile, hanno poi le organizzazioni di volontariato, l’intervento delle quali è disciplinato dal d.p.r. 194/8 febbraio 2001.
A seguito degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 nel territorio della regione Abruzzo, per fronteggiare le crescenti richieste d’intervento in tutti i contesti di competenza della p. civile, l’art. 14 della l. 26/2010 ha previsto che il Dipartimento sia autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, finalizzate all’assunzione di personale anche a tempo indeterminato, secondo modalità valutative speciali, in deroga all’art. 35 del d. legisl. 165/2001.
Accorgimento volto a evitare la modifica, la copia, il danneggiamento o la cancellazione di un programma o di alcuni dati. La p. si può scindere in: a) p. di sistemi connessi in rete o aventi comunque terminali remoti non controllabili fisicamente da intrusione di utenti non autorizzati. I motivi che inducono a introdurre le p. sono molteplici: evitare che un utente usufruisca delle utilities di sistema senza averne il diritto; evitare che un utente inesperto o malintenzionato possa arrecare danni al sistema stesso; evitare la copiatura di procedure originali e di software proprietario ecc. La p. più semplice e diffusa è effettuata predisponendo per ciascun utente autorizzato del sistema una opportuna parola chiave (password) che deve essere digitata dall’utente stesso al momento della connessione. b) P. degli archivi (directories) residenti sulle memorie permanenti della macchina: anche qui si tratta di evitare copiature, danneggiamenti o uso non autorizzato di strumenti software presenti sulla macchina. In genere gli archivi sono accessibili solo a utenti o gruppi di utenti che vengono definiti sulla macchina dal gestore del sistema. c) P. del software attuata a vari livelli: simbolico, compilato, eseguibile. La protezione del codice simbolico viene di solito effettuata fisicamente: i supporti di memoria permanente mobile (nastri, dischi, ROM ecc.) sono affidati solo a persone di fiducia. La p. del compilato o dell’eseguibile deve invece solo evitare che persone non autorizzate possano usufruire del software: in genere queste p. sono affidate a opportune parole chiave crittografate che sono date all’utente in forma non copiabile.
P. dei metalli Il più diffuso mezzo di p. dei metalli dalla corrosione è la verniciatura, che isola il metallo dall’ambiente circostante (atmosfera, acqua, acqua di mare ecc.) e a volte costituisce una p. meccanica dall’abrasione. Per preservare i metalli dalla ruggine, si possono usare smalti, rivestimenti di materiali plastici o trattamenti chimici superficiali, che formano uno strato superficiale aderente, di resistenza alla corrosione maggiore di quella del metallo base. Tali trattamenti si effettuano in presenza di un gas o per immersione; fra i primi, impiegati non solo a scopo protettivo, si hanno nitrurazione (➔ nitruri) e ossidazione (➔) superficiale. Il metodo per immersione più diffuso è la fosfatazione (➔ fosforo), o parkerizzazione, bonderizzazione ecc. a seconda delle modalità di applicazione, che in genere è supporto ottimo di altri mezzi protettivi, come la verniciatura. Per l’alluminio e le sue leghe si usano bagni acidi o alcalini, da cui, in opportune condizioni, si separano metalli che si depositano e aderiscono sulla superficie da proteggere. Più diffusi i mezzi che aumentano lo spessore dello strato di ossido superficiale, che ha azione protettiva tanto più efficace quanto minore è la differenza tra i volumi specifici dell’ossido e del metallo. Il più diffuso processo elettrochimico di p. è l’ossidazione anodica dell’alluminio e delle sue leghe in cui il pezzo da proteggere funziona da anodo in un bagno elettrolitico; scegliendo i parametri elettrochimici del trattamento, si ottengono strati di ossido di spessore dell’ordine della decina di micron.
La p. catodica è un sistema di p. superficiale dei metalli dalla corrosione in cui la parte da proteggere funziona da catodo in una cella elettrolitica e come anodo si usano materiali di minor valore e meno nobili. Un circuito di p. catodica è costituito da catodo (struttura metallica da proteggere), anodo ausiliario, collegamento elettrolitico fra i due elettrodi, sorgente di corrente continua; questa è di tipo galvanico (realizzata creando una pila per semplice contatto fra il metallo da proteggere e quello di sacrificio) oppure esterna, se l’azione protettiva va incrementata con corrente più intensa, anche per particolari condizioni ambientali. L’anodo ausiliario è costituito da metallo poco nobile, come magnesio, zinco e leghe di piombo, che ossidandosi va periodicamente rinnovato, o da metallo su cui avviene facilmente l’ossidazione di acqua a ossigeno, come platino o titanio platinato. Nella p. catodica, usata per proteggere condutture interrate (gasdotti, oleodotti, cavi elettrici), fondi di serbatoi e cisterne, strutture marine come navi inattive, vanno considerati i problemi connessi alla resistenza elettrica del mezzo in cui sono immerse le strutture da proteggere, all’effetto di schermatura dei corpi vicini, a processi elettrolitici secondari.