Struttura organizzativa di primo livello, finalizzata ad assicurare l’esercizio organico e integrato delle funzioni di un ministero. Il d.lgs. n. 300/1999, nell’ambito del nuovo assetto organizzativo dei ministeri ha previsto (art. 5) la figura del dipartimento in alternativa a quella della direzione generale. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali che abbracciano grandi aree, e i relativi compiti strumentali, compreso l’indirizzo e il coordinamento delle unità di gestione dei dipartimenti medesimi, nonché l’organizzazione e la gestione delle relative risorse, umane e finanziarie. Al vertice dell’organo è preposto il capo dipartimento, il quale è responsabile dei risultati raggiunti dagli uffici di livello dirigenziale compresi nel dipartimento stesso e svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo dei medesimi uffici.
Nel sistema universitario (su cui Università), il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o a più corsi di laurea della stessa facoltà. L’istituzione del dipartimento è stata introdotta dalla l. n. 28 del 21 febbraio 1980. Al dipartimento spetta di promuovere e coordinare l’attività di ricerca, nonché di organizzare i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre, inoltre, all’attività didattica, in collaborazione con i consigli di corso di laurea o di indirizzo e con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione o di scuole dirette a fini speciali; collabora, infine, con gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, all’elaborazione e all’attuazione di programmi d’insegnamento relativi a esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.
Ministro e ministero. Diritto amministrativo