In Italia, le università sono dotate di personalità giuridica. Esse organizzano le proprie strutture e agiscono, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà d’insegnamento e di ricerca e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Più in particolare, in attuazione dell’art. 33 Cost., che conferisce alle università il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato, l’art. 6 della l. n. 168/1989 ha riconosciuto agli atenei «autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile» (v. Autonomia. Diritto amministrativo).
I criteri generali dell’autonomia nel programmare e realizzare i corsi di studio sono stati fissati dal d.m. n. 509/1999, modificato con d.m. n. 270/ 2004. Secondo tali criteri, la funzione didattica è organizzata sulla base di crediti formativi accademici. Le università possono organizzare diversi tipi di corsi e rilasciare vari titoli di studio: a) la laurea, che lo studente consegue dopo avere acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alle conoscenze obbligatorie, oltre che della lingua italiana e di una lingua dell’Unione Europea (la durata normale del corso è di tre anni); b) la laurea magistrale, che lo studente consegue dopo l’acquisizione di altri 120 crediti (la durata normale del corso è di ulteriori due anni dopo la laurea); c) il diploma di specializzazione, il cui numero di crediti è determinato da decreti ministeriali; d) il dottorato di ricerca, al quale può essere ammesso chi è in possesso di laurea magistrale (o di altro titolo di studio estero riconosciuto idoneo). Inoltre, le università possono rilasciare: e) master di primo livello e di secondo livello, a seguito di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione ricorrente, successivi alla laurea o alla laurea specialistica. Il principio che l’università debba coniugare «in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà» è stato ribadito dalla l. n. 230/2005, che ha autorizzato, fra l’altro, le u. a realizzare specifici programmi di ricerca tramite convenzioni con imprese o fondazioni. Sul piano prettamente interno le u. sono state oggetto di ulteriori interventi legislativi volti a migliorare la qualità del sistema (art. 2, l. n. 1/2009).