L’autonomia è la capacità di autodeterminazione e autoregolazione riconosciuta ad alcuni enti pubblici, anche in chiave di decentramento amministrativo dello Stato. Rispetto alla forma più alta di autonomia, che è quella politica e che consiste nell’autodeterminazione da parte della collettività, l’autonomia giuridica si identifica con la capacità di determinati enti e organi di agire in campo giuridico per il raggiungimento delle proprie finalità.
In particolare, si usa distinguere l’autonomia normativa, consistente nella capacità di un ente di emanare norme giuridicamente vincolanti, dall’autonomia organizzatoria, consistente nella capacità di darsi una struttura organizzativa (ciò che implica una potestà regolamentare e, per gli enti dotati di maggiore autonomia, quali Regioni, Province, Comuni, una potestà statutaria), e dall’autonomia finanziaria e autonomia contabile, consistente nella capacità di imporre propri tributi e, più in generale, di avere proprie fonti di entrata.
Forme particolari di autonomia sono poi disciplinate con riferimento alla scuola e all’università. Così, l’autonomia scolastica racchiude varie forme di autonomia, e cioè finanziaria, organizzativa-didattica e funzionale (consistente, quest’ultima, in particolare, nel riconoscimento alle istituzioni scolastiche di funzioni e competenze proprie dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione relative alla carriera scolastica, all’amministrazione e gestione del personale, del patrimonio e delle risorse finanziarie), disciplinate dalla l. n. 59/1997, e dal d.P.R. n. 275/1999. L’autonomia universitaria, che trova fondamento nella stessa Costituzione (art. 33), ha ricevuto attuazione attraverso la l. n. 168/1989, che ha riconosciuto alle università la personalità giuridica e un’ampia autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
Autonomia. Diritto costituzionale