Nell’ordinamento italiano l’istruzione è considerata un servizio ‘d’interesse sociale’ e nell’ordinamento comunitario è inclusa tra i servizi d’interesse generale.
In materia di istruzione sussistono funzioni e compiti amministrativi. Una prima disciplina è contenuta negli artt. 33-34 Cost., in cui si affermano il principio di libertà di insegnamento (art. 33, co. 1), il libero accesso all’istruzione scolastica (art. 34, co. 1), l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore (art. 34, co. 2), il riconoscimento del diritto allo studio anche per coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli (art. 34, co. 3), l’ammissione, per esami, ai vari gradi dell’i. scolastica (art. 33, co. 5). Nella Costituzione sono, inoltre, dettate norme che definiscono un vero e proprio sistema nazionale d’i., in cui è riconosciuto valore legale al titolo di studio: così, è prevista l’istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e i gradi di istruzione (art. 33, co. 2); al contempo, è riconosciuta la libera istituzione di scuole da parte di enti o privati (art. 33, co. 3) e la parificazione delle scuole private a quelle statali (art. 33, co. 4).
A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, intervenuta nel 2001, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato dettare norme generali sull’istruzione (art. 117, co. 2, lett. n), ma la materia rientra anche tra quelle di legislazione concorrente (art. 117, co. 3). Nell’ambito dell’amministrazione centrale, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di i. scolastica sono esercitati dal ministero della Pubblica Istruzione. A livello periferico operano uffici scolastici regionali e provinciali. In attuazione dell’art. 21 della l. 59/1997, inoltre, gli istituti di istruzione sono stati investiti da una riforma volta a dare attuazione alla loro autonomia giuridica e gestionale, con l’attribuzione della personalità giuridica.
Anche gli ordini degli studi sono stati oggetto di un intervento che, a oggi, ha trovato solo parziale realizzazione. Con la l. 53/2003 il governo, infatti, è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Tra i principi e i criteri direttivi della delega (art. 2), viene promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze coerenti con le attitudini e le scelte personali; sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e del senso di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale e alla civiltà europea; è assicurato a tutti il diritto all’i. e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale; il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell’istruzione e della formazione professionale. La legge prevede, inoltre, l’introduzione della valutazione periodica sia del sistema educativo di istruzione e di formazione sia del livello di apprendimento degli studenti. L’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione valuta le competenze acquisite dagli studenti e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione.
Riguardo la disciplina dell’istruzione privata, è intervenuta la l. n. 62/2000 (intitolata «norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»), la quale ha confermato che il sistema nazionale di i. è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Le scuole paritarie sono le istituzioni scolastiche non statali che corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione e sono equiparate a tutti gli effetti alle scuole statali, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.