L’atto e il contenuto dell’insegnare. Letteralmente è l’impressione del segno nella mente del discente. Tuttavia non si può trattare dell’i. da parte del docente senza, in pari tempo, considerare la partecipazione attiva del discente, tanto che propriamente si parla di processi di insegnamento-apprendimento.
Insegnante è chi esercita la professione d’insegnare. Il ruolo professionale e sociale degli insegnanti, sia di quelli che operano all’interno delle istituzioni scolastiche sia di quelli che prestano servizio in altre istituzioni educative e formative, dipende da una serie di fattori tanto interni quanto esterni alle istituzioni stesse. Al fine di valutare il fenomeno nelle sue effettive caratteristiche, è opportuno considerare alcuni parametri significativi, tra cui: lo stato giuridico dell’insegnante, la sua formazione, l’impegno o carico orario di lavoro che è richiesto ai docenti nei diversi livelli di istruzione.
I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico del personale docente sono di competenza delle istituzioni scolastiche per effetto dell’art. 14 del d.p.r. 275/1999 (regolamento sull’autonomia). Agli insegnanti, inoltre, nel quadro dell’ampliamento delle responsabilità formative della scuola, è riconosciuta la possibilità di dedicarsi allo svolgimento di compiti collaterali diretti a sostenere e ad arricchire l’offerta dei servizi formativi dell’istituzione scolastica. Gli organici del personale scolastico vengono determinati con periodicità pluriennale, secondo parametri stabiliti dal ministero dell’Istruzione in accordo con quelli dell’Economia e delle Finanze e della Funzione pubblica.
Per quanto riguarda l’attività d’i. in senso stretto, è previsto un orario di 25 ore settimanali nella scuola materna; di 24 ore settimanali nella scuola elementare (decreto legge 137/2008, che ha reintrodotto il cosiddetto maestro unico; in precedenza l’orario era di 22 ore, cui erano da aggiungere 2 ore da dedicare alla programmazione didattica); 18 ore settimanali negli istituti di istruzione secondaria e artistica, distribuite su cinque giorni settimanali.
Quanto ai titoli necessari per l’accesso all’i., per quanto riguarda i docenti di scuola dell’infanzia e primaria, è necessaria la laurea in scienze della formazione primaria, che ha anche valore abilitante (l. 341/90 art. 2, co. 2). Il relativo corso di studi, comprensivo di un tirocinio didattico, è articolato in due indirizzi, rispettivamente per la formazione degli i. della scuola dell’infanzia e per la formazione degli i. della scuola primaria. Per quanto concerne invece i docenti di scuola secondaria, per i quali già il precedente ordinamento prevedeva il possesso di uno specifico diploma di laurea, è stata istituita un’apposita scuola di specializzazione, articolata in indirizzi, corrispondenti alle diverse abilitazioni all’insegnamento previste per le scuole secondarie (l. 341/1990 art. 4, co. 2). In questo caso, il corso degli studi ha durata biennale e prevede 700 ore di i., comprensive di laboratori didattici e di un tirocinio pratico guidato. L’esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato e il titolo ha valore abilitante.
L’immissione in ruolo degli insegnanti è il procedimento amministrativo che prelude alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei docenti della scuola statale. Avviene a seguito dell’esito positivo di una procedura concorsuale ordinaria o riservata ai possessori di particolari requisiti, previa individuazione degli aventi diritto tramite lo scorrimento della graduatoria degli idonei.