Le norme di diritto internazionale privato individuano l’ordinamento straniero al quale rinviare per la disciplina di fatti e rapporti che presentano elementi di estraneità attraverso l’indicazione di una o più circostanze inerenti al fatto da regolare. Tali circostanze sono definite criteri di c. (tra il fatto o rapporto da regolare e un dato ordinamento straniero). Le norme contenute nella l. 218/1995 utilizzano vari criteri di c., come la cittadinanza (per es., in caso di giurisdizione volontaria, rapporti patrimoniali tra i coniugi, filiazione, legittimazione, successione per causa di morte), il domicilio e la residenza (apolidi e rifugiati, forma del matrimonio, forma del testamento, responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto), il luogo di situazione della cosa (per i diritti reali), la volontà manifestata dalle parti (individuazione della legge applicabile ai contratti). Altre norme di diritto internazionale privato, contenute nel codice della navigazione, prevedono il criterio di c. della nazionalità della nave o dell’aeromobile. Gli atti e i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile. Alla nazionalità della nave si ricollegano anche: i diritti reali e di garanzia su navi e aeromobili, la responsabilità dell’armatore e dell’esercente, i poteri e i doveri del comandante, il contratto di lavoro (salva diversa volontà delle parti), i contratti di utilizzazione di navi e aeromobili, la contribuzione alle avarie comuni, le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili, da assistenza, salvataggio e ricupero, la competenza giurisdizionale.
C. di negozi giuridici Rapporto fra più negozi giuridici, nel senso che l’esistenza o l’esecuzione dell’uno esercita un’influenza sulla formazione o sull’esecuzione dell’altro o degli altri (può essere necessario, se deriva dalla legge, volontario, se dipende dalla volontà delle parti).
In particolare, i contratti collegati (detti anche accessori, ausiliari, combinati, concorrenti, connessi, sottostanti o interferenti), che rimangono tra loro distinti, si differenziano dai contratti misti (➔ contratto), nei quali si assiste a un’integrazione in un unico negozio di elementi di diversi tipi contrattuali.
In topografia, c. di un punto P della superficie terrestre a un altro punto C è la determinazione delle coordinate geografiche e della direzione del meridiano in P, noti che siano gli analoghi elementi per C.