straniero La persona fisica e giuridica che, pur trovandosi nel territorio di uno Stato, appartiene per nazionalità a uno Stato diverso.
Nel diritto internazionale, lo Stato è libero (salvo particolari obblighi convenzionali) di ammettere o meno s. nel proprio territorio; di escluderne alcune categorie (come indigenti e disoccupati); di subordinarne l’ingresso e il soggiorno a determinate condizioni; di non permetterne la residenza in certi luoghi (come i luoghi di frontiera). Diversa è però la condizione giuridica degli s. che per ragioni politiche, economiche e sociali, sono costretti ad abbandonare lo Stato di cui sono cittadini e dove risiedono, per cercare rifugio in un altro Stato.
Trattamento degli stranieri. - Nei confronti degli s. presenti nel suo territorio, lo Stato esercita la propria sovranità territoriale attraverso il potere di polizia, la potestà punitiva e quella tributaria e ha inoltre il potere di espulsione.
La sovranità dello Stato è però soggetta ad alcuni limiti imposti dal diritto internazionale consuetudinario in materia di trattamento degli s. e dei loro beni. In particolare, lo Stato ospite deve rispettare il rapporto di cittadinanza dello s. con il suo paese di appartenenza, non imponendogli doveri e comportamenti incompatibili con il vincolo di fedeltà del cittadino (come l’obbligo di prestare servizio militare). Lo Stato ospite ha inoltre l’obbligo di proteggere lo s. adottando le misure idonee a prevenire e reprimere le offese contro la sua persona o i suoi beni. Tali misure devono assicurare allo s. l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali (come il diritto alla vita e alla libertà di pensiero e di religione) e la tutela giurisdizionale, la cui violazione realizza un diniego di giustizia e può provocare l’intervento in protezione diplomatica dello Stato nazionale. Non possono invece competere allo s. i diritti (tipicamente quelli politici) che presuppongono lo status di cittadino.
Oltre alle norme di diritto internazionale generale, la condizione giuridica degli s. è regolata dalle cosiddette convenzioni di stabilimento o da clausole contenute in accordi di altra natura, come convenzioni commerciali, trattati di amicizia o atti istitutivi di particolari forme di integrazione economica, quale è il regime vigente tra Stati membri dell’Unione Europea.
Nelle società antiche, la non appartenenza dello s. alla comunità in cui sopraggiungeva equivaleva a un’inferiorità che si configurava come mancanza dei diritti propri dei membri della comunità stessa. In Grecia lo s. (ξένος) era in origine oggetto di norme religiose, in quanto protetto da Zeus Xenios e dagli obblighi di natura religiosa che comportavano i legami di ospitalità e la connessa inviolabilità. In seguito la posizione dello s. si andò precisando in termini giuridici, come nel caso del meteco, lo s. residente in Atene. La condizione di meteco, quale si delinea dal 5° sec. a.C. in poi, comportava diritti (acquisto di casa e terra, connubio) e obblighi, come il pagamento di una tassa speciale. Un gruppo di s. residenti poteva costituire un politeuma, associazione all’interno della città, ma separata dal corpo civico, con propri organi e particolari diritti, come ve ne erano nelle grandi città dell’età ellenistica (per es. il politeuma dei Giudei ad Alessandria).
A Roma lo sviluppo stesso della città s’identificò in gran parte con l’immissione nella cittadinanza di un sempre maggiore numero di stranieri. In una lettera di Filippo V di Macedonia agli abitanti di Larissa in Tessaglia, la liberalità dei Romani nella concessione del diritto di cittadinanza è considerata come un tratto distintivo della politica di quel popolo rispetto alle diverse consuetudini dei Greci. La pratica romana suggerisce l’immagine di una più precisa articolazione della situazione dei diversi s. o gruppi di s.: il nome peregrinus in età repubblicana qualificava l’appartenente a una città alleata, distinto dai cives Romani e dai Latini; modificazioni della condizione di s. sono le varie forme di concessione della civitas, come l’attribuzione del ius connubii o commercii. Il peregrinus era sotto la giurisdizione speciale del praetor peregrinus. In età imperiale peregrinus designava genericamente lo straniero.