Prestazione volontaria e gratuita della propria opera a favore di categorie di persone che hanno gravi necessità e assoluto e urgente bisogno di aiuto e di assistenza, esplicata per far fronte a emergenze occasionali oppure come servizio continuo. diritto In Italia i principi in tema di v. sono stati dettati dalla legge-quadro 266/1991, che riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di v. come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate da Stato, regioni, province autonome ed enti locali. Secondo tale legge, per attività di v. deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà; è invece definito organizzazione di v. ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere tale attività che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto stabilito dal codice civile per le diverse forme che l’organizzazione può assumere (salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico), devono essere espressamente previsti: l’assenza di un fine di lucro; la democraticità della struttura; l’elettività e la gratuità delle cariche associative; la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; i criteri di ammissione e di esclusione degli stessi; i loro obblighi e diritti; l’obbligo di formazione del bilancio. La legge detta norme specifiche in tema di risorse economiche delle organizzazioni di v., di convenzioni con lo Stato e gli altri enti pubblici, di agevolazioni fiscali.
Tra le disposizioni più recenti, possono ricordarsi: il d. legisl. 460/1997, che ha istituito le ONLUS; la l. 328/2000, legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; la l. 383/2000, che ha istituito le associazioni di promozione sociale. scienze sociali Lo sviluppo delle forme contemporanee del v. risale agli anni 1970, con l’esaurirsi del processo di espansione dell’intervento pubblico in campo sociale, in quasi tutti i paesi occidentali. La crisi del welfare State e dei moderni sistemi di previdenza sociale ha indotto la formazione di organizzazioni, indipendenti dalle istituzioni religiose e politiche, con responsabilità e obblighi di tipo pubblico per sopperire a quei bisogni sociali cui il settore pubblico non è più in grado di rispondere. In questo contesto le istituzioni pubbliche tendono ad ‘appaltare’ alle organizzazioni di v., in cambio di un sostegno finanziario, compiti, soprattutto di tipo assistenzialistico, che non riescono a svolgere direttamente. Se le associazioni di v. passano da una attività assistenziale dettata prevalentemente da motivi morali a una produzione collettiva di servizi sociali, vengono riassorbite nel settore degli organismi non profit (fondazioni, ONLUS, ONG, imprese sociali e così via). Ne è un esempio significativo la Croce Rossa internazionale.
In Italia, lo sviluppo del v. si è innestato sulle tre grandi tradizioni (cattolica, socialista, liberale) del tessuto culturale nazionale, proponendosi come una realtà innovativa, nonché un’esperienza di autorganizzazione dei servizi e di affermazione di un’etica della responsabilità verso l’altro. Il fenomeno del v. è stato indicato anche come terzo settore, per sottolinearne la specificità rispetto al ruolo delle istituzioni pubbliche o dell’iniziativa privata a carattere commerciale.