Sigla di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ente di carattere privato che, in base allo statuto o all’atto costitutivo, svolge la sua attività per finalità esclusive di solidarietà sociale e senza fini di lucro in un settore ritenuto di interesse sociale dall’ordinamento.
Le ONLUS (associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative o altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica) devono operare in uno o più dei settori specificatamente indicati nel d. legisl. 460/4 dicembre 1997: assistenza sociale e sociosanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (esclusa l’attività abituale di raccolta e riciclaggio di rifiuti); promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Le ONLUS non possono svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Gli utili e gli avanzi di gestione delle ONLUS devono essere impiegati per la realizzazione di tali attività e non possono essere distribuiti ai soggetti che ne fanno parte. Le ONLUS, che hanno l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale, sono soggette a un regime fiscale agevolato (per es., ai fini delle imposte sui redditi lo svolgimento delle attività istituzionali per esclusive finalità di solidarietà sociale non costituisce esercizio di attività commerciale e i proventi derivanti dall’esercizio di attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile) e semplificato per quanto riguarda l’obbligo di tenuta delle scritture contabili.