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danneggiamento

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Diritto

Delitto commesso da chi distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, cose mobili o immobili altrui.

È punito a querela della persona offesa con la reclusione o con la multa. La pena è aumentata, la perseguibilità è d’ufficio e l’elemento soggettivo è esclusivamente il dolo, se il fatto è commesso nelle seguenti forme: con violenza alla persona o con minaccia; da parte di datori di lavoro in occasione di serrate o da lavoratori in occasione di sciopero; su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico o sopra opere destinate all’irrigazione ecc. (art. 635 c.p.). Particolare forma di d. è quella riguardante i sistemi informatici e telematici (ex art. 635 bis c.p.). A differenza degli altri delitti contro il patrimonio, nel d. non rileva il vantaggio o il profitto che ottiene chi lo compie, bensì il pregiudizio della situazione patrimoniale del proprietario delle cose danneggiate.

Tecnica

Negli elementi delle macchine, per la variabilità delle sollecitazioni esterne nel tempo, ha luogo il fenomeno della fatica dei materiali: si indica con d. l’effetto, sulla resistenza del pezzo, dell’applicazione di un numero di cicli n minore del numero N che porta alla rottura. In altri termini l’applicazione di un certo numero di cicli n provoca una riduzione della vita residua dell’elemento conseguente al d. provocato da essi. In maniera quantitativa si può esprimere il d. come pari a n/N, mentre la vita residua è ovviamente uguale a (N−n)/ N. Nel caso di d. unitario si ha la rottura. La definizione di d. è molto importante per poter valutare la resistenza di un elemento di macchina sottoposto a varie serie di cicli n1, n2, n3, ..., nn, caratterizzati da sollecitazioni diverse, cui corrispondono i numeri limite di cicli N1, N2, N3, ..., Nn a rottura.

Se si fa l’ipotesi di accumulazione lineare del d. (teoria di Palmgren-Miner) si ha rottura quando

formula

Vedi anche
Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ... Delitto Forma di reato sanzionabile con l’ergastolo, la reclusione e la multa (Pena criminale). Il codice Rocco, sulle orme del codice Zanardelli del 1889, pone alla base della qualificazione del fatto di reato la distinzione tra i delitti e le contravvenzioni. La dottrina si è a lungo impegnata nella ricerca ... Sciopero Astensione concordata dal lavoro da parte di più lavoratori per la tutela di interessi collettivi. Ai sensi del’art. 40 Cost. lo sciopero «si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano»; tali leggi non sono mai state emanate, fatta eccezione per alcune norme particolari per gli addetti agli impianti ... Dolo. Diritto penale Elemento soggettivo del reato. È previsto in generale per i delitti (art. 42, comma 2 e 3, c.p.), salvo le ipotesi di responsabilità colposa, preterintenzionale e oggettiva espressamente disposte dalla legge, e in alternativa alla colpa per le contravvenzioni (art. 42, ult. co., c.p.). Come si evince ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • FATICA DEI MATERIALI
  • ELEMENTO SOGGETTIVO
  • QUERELA
  • DOLO
Vocabolario
danneggiaménto
danneggiamento danneggiaménto s. m. [der. di danneggiare]. – Azione, effetto del danneggiare. Ha sign. più ristretto del verbo, in quanto indica l’azione di persona che rechi danno a cose concrete, altrui o proprie; in partic., e con riguardo...
danneggiare
danneggiare v. tr. [der. di danno] (io dannéggio, ecc.). – Nuocere a persona o cosa recando danno: la grandine ha danneggiato le viti; l’abuso degli alcolici danneggia la salute; d. gli interessi, il buon nome di qualcuno. In partic., guastare,...
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