In senso biologico, insieme degli individui che provengono, attraverso successive generazioni, da una determinata coppia di genitori, o da un solo individuo nei casi di generazione asessuata o partenogenetica.
Dal punto di vista antropologico, la d. può essere definita come l’insieme dei legami, socialmente riconosciuti, tra un individuo e i suoi antenati. Presso numerose società odierne e del passato ci si è basati sul principio della d. per costituire i gruppi sociali fondamentali, detti appunto gruppi di d. (clan, lignaggi). La d. regola l’accesso degli individui alle risorse, la trasmissione di beni, diritti e doveri da una generazione all’altra: il nome, la residenza, il rango, l’appartenenza etnica possono esservi connessi. La d. non va intesa nel suo aspetto biologico: tutte le società umane operano scelte e manipolazioni dei legami biologici, dando vita a legami di tipo sociale. La d. unilineare è quella in cui sono considerati parenti quanti discendono da un determinato antenato in linea esclusivamente maschile ( d. patrilineare o agnatizia o agnatica) o femminile ( d. matrilineare o uterina). Ciò porta a distinguere tra il principio della d. e quello della filiazione, per cui in un sistema basato sulla d. patrilineare un individuo, pur non disconoscendo il legame filiale che lo unisce alla madre e ai parenti di lei, riconosce come propri parenti solo quelli del lato paterno. In taluni casi può aversi la sovrapposizione dei due tipi di d. unilineare; si parla allora di d. doppia, che però non riguarda la totalità dei diritti e dei doveri associati al vincolo parentale, ma solo alcuni di essi. Per es., tra gli Yakö della Nigeria, un individuo riceve in linea paterna i diritti sulla casa, la terra e la protezione, mentre l’appartenenza ai gruppi cerimoniali e i diritti sui beni mobili gli vengono trasmessi in linea materna. Vi sono anche società che tracciano la d. sia dagli antenati paterni sia dagli antenati materni. Tale forma di d. viene detta cognatica. Nelle società a d. cognatica esistono in genere criteri di scelta (residenza, collaborazione economica e rituale) mediante i quali gli individui aderiscono a un certo gruppo di parentela ( d. ottativa). Nei sistemi di parentela bilaterali, invece, che non sono basati sulla d. (com’è quello vigente oggi in Italia), le relazioni parentali si determinano a partire da ogni singolo individuo, che perciò non condividerà con alcun suo parente (salvo che con i fratelli germani) lo stesso identico suo parentado.