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concordato

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Accordo stipulato fra due parti, siano persone private, enti o Stati.

Diritto

Diritto amministrativo

C. fallimentare Disciplinato dagli art. 124 e seg. legge fallimentare, consente di evitare le fasi di liquidazione dell’attivo e di ripartizione del ricavato. La proposta di c., che non prevede necessariamente il pagamento integrale dei creditori muniti di prelazione (art. 124), può essere presentata con ricorso al giudice delegato da uno o più creditori o anche da un terzo e può prevedere: la suddivisione in classi dei creditori; trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse; la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. La proposta di c. deve essere approvata dai creditori muniti del diritto di voto ai sensi dell’art. 127. Per l’approvazione è richiesto il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diversi classi di creditori il c. è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori ammessi al voto nelle classi medesime. Approvata la proposta, e in assenza di opposizioni, il tribunale verifica la regolarità formale della procedura e l’esito della votazione, quindi omologa il c. con decreto motivato non soggetto a reclamo. Qualora siano avanzate opposizioni, oppure la proposta di c. sia approvata soltanto dalla maggioranza delle classi e il proponente abbia presentato la richiesta di approvazione, il tribunale deve procedere all’approvazione del c. secondo le disposizioni di cui all’art. 26, co. 5-8, in quanto compatibili. Il decreto di omologazione è reclamabile con ricorso dinanzi alla corte di appello che decide in camera di consiglio con decreto motivato impugnabile in cassazione. Dopo l’omologazione il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento secondo le modalità stabilite nello stesso decreto di omologazione. Il c. può essere risolto o annullato ex art. 137 e 138. C. preventivo Disciplinato dagli art. 160 e seg. legge fallimentare, consente all’imprenditore che si trova in uno stato di crisi (definizione in cui è ricompreso anche lo stato di insolvenza) di evitare il fallimento. La proposta di c. deve provenire dallo stesso imprenditore e può prevedere: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; l’attribuzione a un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta; la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Sulla domanda di c. deve pronunciarsi il tribunale il quale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo, in cui delega un giudice alla procedura, ordina la convocazione dei creditori e nomina il commissario giudiziale. All’adunanza dei creditori davanti al giudice delegato, nella quale si deve procedere all’approvazione del c., segue il giudizio di omologazione di fronte al tribunale, che omologa il c. con decreto motivato se è stata raggiunta la maggioranza (art. 177, co. 1). Se sono state previste diverse classi di creditori il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui all’art. 177, co. 1, può approvare il c. nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di c. e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal c. in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il provvedimento che omologa o respinge il c. è appellabile e la sentenza resa in sede di appello è ricorribile in cassazione. Il c. omologato può essere risolto o annullato ex art. 186.

Per il c. tributario ➔ accertamento.

Diritto canonico

I c. che hanno il rango di convenzioni internazionali sono accordi bilaterali stipulati tra la Santa Sede, in veste di soggetto di diritto internazionale, e i singoli Stati stipulanti, per provvedere alla regolamentazione generale della situazione giuridica della Chiesa in un determinato paese. Nei rapporti tra Chiesa e Stato il c. stabilisce le concessioni che ciascuno dei due poteri compie a favore dell’altro, rinunciando a pretese fondate esclusivamente sul diritto canonico o sul diritto statale. Oggetto del c. possono essere: questioni di carattere puramente religioso, questioni di natura temporale e questioni di carattere misto. Il c. obbliga solo le parti contraenti: per i fedeli il c. diviene obbligatorio a seguito della pubblicazione dello stesso negli Acta apostolicae Sedis, mentre per i cittadini dello Stato stipulante l’efficacia diviene obbligatoria solo quando il c. è trasfuso nelle leggi dello Stato stesso.

Per antonomasia il c. è quello dell’11 febbraio 1929 (rivisto nel 1984) tra la Chiesa e lo Stato italiano (➔ Lateranensi, Patti).

Storia

Fra i più importanti esempi storici di c., il C. di Worms (1122), che concluse la lotta per le investiture fra i papi e gli imperatori; quello fra Leone X e Francesco I (1516), per l’abolizione della Prammatica sanzione di Bourges (➔); quello fra Napoleone e Pio VII (1801), che pose termine al dissidio creato dalla Rivoluzione francese fra la Chiesa e lo Stato.

Approfondimenti di attualità

Concordato preventivo ed ammissione: natura e limiti del sindacato giurisdizionale di Riccardo Fava

Costituzione e procedure concorsuali di Lucio Lanfranchi

Vedi anche
Pio VII papa Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti (Cesena 1742 - Roma 1823). Eletto papa (1800), restaurò l'influenza della Chiesa in Francia con il Concordato (1801) e promosse nel suo Stato varie riforme. Incoronò (1804) imperatore Napoleone, che dopo aver decretato la fine del dominio temporale dei papi (1809) lo ... Santa Sede (o Sede Apostolica) Denominazione attribuita nel cristianesimo primitivo a ogni Chiesa fondata dagli apostoli; più tardi riservata alla sola Chiesa romana. ● Il Codex iuris canonici (can. 361) dichiara che con la denominazione Santa Sede o Sede Apostolica si intendono non solo il Romano Pontefice ma ... Codex iuris canonici Raccolta ufficiale di norme vigenti nel diritto canonico. La prima versione fu promulgata nel 1917 da Benedetto XV ( Codice pio-benedettino) con la costituzione Providentissima mater, ed entrò in vigore il 19 maggio 1918. Dalla prima versione restavano esclusi sia il diritto della Chiesa Orientale sia ... Pio XII papa Eugenio Pacelli (Roma 1876 - Castel Gandolfo 1958). Fu nunzio apostolico (dal 1920) a Berlino, segretario di Stato e collaboratore di Pio XI. Eletto papa (1939) alla morte di questi, si pronunciò più volte contro la minaccia di una guerra. Iniziato il conflitto, condannò l'invasione russo-tedesca della ...
Indice
  • 1 Diritto
    • 1.1 Diritto amministrativo
    • 1.2 Diritto canonico
  • 2 Storia
  • 3 Approfondimenti di attualità
Categorie
  • STORIA MODERNA in Storia
  • DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO in Diritto
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • LOTTA PER LE INVESTITURE
  • COMITATO DEI CREDITORI
  • DIRITTO INTERNAZIONALE
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO
  • RIVOLUZIONE FRANCESE
Altri risultati per concordato
  • concordato
    Dizionario di Storia (2010)
    Accordo bilaterale tra la Santa Sede e uno Stato per regolare i reciproci rapporti. Nello specifico italiano, si intende per c. quello sottoscritto l’11 febbr. 1929 come parte integrante dei fra la Chiesa e lo Stato italiano, firmati dal cardinal Gasparri e B. Mussolini.
  • concordato
    Enciclopedia dei ragazzi (2005)
    Rosa Maria Parrinello L'accordo tra la Santa Sede e lo Stato Il concordato è una convenzione bilaterale stipulata fra la Santa Sede e uno Stato per regolare questioni di carattere sia religioso sia temporale di comune interesse. I più importanti concordati nella storia europea contemporanea sono il ...
  • CONCORDATO
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
    L'attività concordataria della Santa Sede ebbe successivamente al concordato del 1929 con l'Italia (v. laterano, XX, p. 570) un notevole sviluppo. Si possono noverare così, oltre ad accordi parziali su singoli oggetti, quale quello fra la Santa Sede e il Portogallo per la diocesi di Meliapor (1929), ...
Vocabolario
concordato
concordato s. m. [part. pass. sostantivato di concordare]. – 1. Convenzione, accordo che viene stipulato fra due parti, siano esse persone private, enti, o stati. In partic., in diritto: a. C. fallimentare, modo di chiusura del fallimento...
concordare
concordare v. intr. e tr. [dal lat. concordare «essere concorde», der. di concors -ordis «concorde»] (io concòrdo, ecc.). – 1. intr. (aus. avere) Essere o trovarsi d’accordo: il mio carattere non concorda col tuo; le nostre opinioni concordano;...
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