Per dichiarazione si intende un comportamento che manifesta una volontà o una conoscenza del soggetto agente. L’attività dichiarativa viene tradizionalmente distinta in due fasi: l’espressione, che consiste nella scelta e nel coordinamento dei segni con cui l’agente intende manifestare un proprio fatto di coscienza, e l’emissione, che consiste nell’attività (anche minima) con cui questo fatto viene reso accessibile ai terzi. Una D. può essere recettizia, quando per la sua efficacia deve raggiungere la sfera di conoscibilità del destinatario (ad esempio, la remissione del debito) o non recettizia, quando è priva di questo requisito (ad esempio, il testamento). Una dichiarazione, inoltre, può essere espressa, se è manifestata attraverso un codice comunicativo, ovvero tacita, se è desunta dal comportamento di un soggetto (ad esempio, il chiamato all’eredità che alieni un bene ereditario pone in essere un comportamento dal quale si desume la volontà di accettare l’eredità medesima).