Per atto giuridico in senso lato si intende qualsiasi manifestazione di volontà, di scienza o di giudizio (ovvero, in generale, qualunque atto umano) capace di produrre effetti giuridici. Questa ampia categoria comprende al suo interno il negozio giuridico e l’atto giuridico in senso stretto, ovvero ogni comportamento umano che costituisca un semplice presupposto di effetti giuridici non disposti e programmati dal soggetto agente ma direttamente da una fonte esterna (in genere, la legge). Non esiste nel nostro ordinamento una disciplina generale degli atti giuridici in senso stretto.