Sistema giuridico dei Paesi anglo-americani, sviluppatosi in Inghilterra a partire dal 1066, quando Guglielmo I sconfisse nella battaglia di Hastings gli Anglosassoni.
Nello svilupo di tale sistema ebbe parte importante l’organizzazione rigidamente feudale dei re normanni, articolata attorno alla corte del re, la cosiddetta curia regis. Essa era formata da un nucleo di giudici-giuristi che avevano la loro sede principale nelle tre Corti centrali di Westminster, ma che venivano spesso inviati nelle province ad amministrare la giustizia in nome del re e godevano pertanto di particolare prestigio in tutto il regno. Ciò portò alla creazione di un diritto unitario, chiamato appunto c., che comprendeva il complesso di consuetudini dei popoli germanici e il diritto feudale. Le consuetudini particolari del periodo anglosassone, pur non essendo mai state abrogate sul piano formale, cedettero gradualmente il passo al diritto applicato dai giudici inglesi, i quali, tra l’altro, si servirono del diritto romano per colmare le lacune del diritto nazionale.
Nel corso del 16° sec. le formalità procedurali crearono una certa insofferenza nel pubblico inglese, che prese a rivolgere petizioni direttamente al sovrano per ottenere la concessione di particolari mezzi di tutela. Le istanze venivano trattate dal cancelliere, il capo della cancelleria regia (Court of Chancery), chiamato a garantire che la giustizia venisse resa «secondo coscienza». Le sue decisioni, che avevano la forma di decreti, operavano in personam e vincolavano soltanto le parti in causa. La Court of Chancery venne lentamente ad affermarsi come organo giurisdizionale competente ad amministrare un corpo di norme giuridiche, indicato con il termine equity. Questo non rappresentava un sistema giuridico diverso dal c., bensì una sua parte integrante, che con il passare degli anni divenne sempre più significativa.
Nel corso del 17° sec. l’Inghilterra fu tormentata da una lunga guerra civile tra la monarchia, che voleva garantirsi l’assolutismo, e il Parlamento, che uscì vittorioso grazie anche al sostegno dei giuristi. I common lawyers sostennero con successo l’indipendenza dei giudici dal re e la stabilità nella loro carica. Tale risultato venne raggiunto con l’Act of settlement del 1701 che assicurò ai giudici inglesi l’indipendenza e l’inamovibilità. Da quel momento il c. divenne un importante strumento di tutela del cittadino rispetto alle prerogative assolutistiche del re, e attraverso i classici Commentaries (1765) di W. Blackstone assurse a simbolo della storia inglese.
Nel corso dell’Ottocento – mentre l’Inghilterra attraversava una profonda crisi politica e sociale – si avvertì diffusamente l’esigenza di riformare il diritto tradizionale. Con il Judicature Act (1873) fu avviata la riorganizzazione dei tribunali: venne istituita la Supreme Court of Judicature (1875), composta dalla High Court of Justice e dalla Court of Appeal; con la istituzione della House of Lords (1876) si definì un sistema giudiziario su tre livelli di istanze; fu riorganizzato il sistema di raccolta della giurisprudenza più importante; le norme del c. (in senso stretto) vennero fuse con quelle dell’equity e tutti i giudici della Supreme Court furono abilitati ad applicare entrambi i sistemi di norme. Fissato l’ordine gerarchico delle corti di giustizia, si crearono le basi per accogliere la moderna teoria del precedente, nota come principio dello stare decisis. In base a tale principio, le decisioni rese dalle corti superiori in un precedente caso analogo sono considerate vincolanti per i giudici delle corti inferiori, e la parte vincolante di una decisione precedente è rappresentata dalla ratio decidendi (il fondamento della decisione), che viene individuata non già dai giudici che decidono il caso ma da quelli che devono stabilire se la decisione costituisce o meno un precedente per essi; la natura di precedente viene riconosciuta quando i fatti rilevanti del caso anteriore sono gli stessi fatti rilevanti del caso attualmente in decisione.
Negli Stati Uniti d’America, eredi del c. inglese, lo stare decisis è considerato dai giudici non tanto come una regola giuridica da seguire in ogni caso, ma come principio di policy, dettato cioè da ragioni di giustizia e di convenienza. Pertanto, qualora si presentino ragioni sostanziali atte a giustificare una soluzione diversa per i casi successivi, il precedente, sebbene teoricamente applicabile, può essere distinto, modificato o addirittura, eliminato. Tale potere dei giudici è espressione del fatto che nei paesi di c. lo sviluppo organico e moderno del diritto è affidato non già alla dottrina (come nei paesi di civil law), ma alla responsabilità dei giudici e della giurisprudenza. Anche in Inghilterra il principio del precedente vincolante non è più applicato in maniera rigida, come avveniva in passato. Tuttavia, il modo di ragionare del giudice anglo-americano diverge da quello adottato nei paesi di civil law; ricorrendo al metodo induttivo, egli prende in considerazione i singoli precedenti che gli vengono sottoposti dagli avvocati delle parti in causa, traendone le soluzioni per risolvere singoli casi concreti. Nell’interpretazione della legge l’intervento del legislatore è fortemente limitato: qualora si discosti dal c., la legge scritta (statute law) viene ad assumere un carattere del tutto eccezionale, e deve pertanto essere interpretata in modo restrittivo. A differenza di quanto accade nei paesi di civil law, la legge scritta ricopre quindi un ruolo secondario nel sistema delle fonti.