Titolo di alcune magistrature giudicanti che in passato dipendevano direttamente dal sovrano, da cui il nome.
Organo giurisdizionale penale, a composizione collegiale, competente in primo grado rispetto ai delitti di particolare gravità per tipo e misura di pena, nonché per maggiore allarme sociale. È composta da 2 magistrati togati (cosiddetti di carriera), di cui uno di C. d’appello che assolve alla funzione di presidente, e da 6 giudici popolari, ossia cittadini estratti a sorte tra quelli aventi un titolo di scuola media di primo grado di età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni. Ogni distretto dispone di una o più c. d’assise, costituite anche da più sezioni
La sua composizione garantisce la diretta partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia (art. 102 Cost.). La legittimazione delle donne all’esercizio delle funzioni giurisdizionali fu riconosciuta per la prima volta proprio con riferimento alla C. d’assise dalla l. 1441/1956, che prevedeva che almeno 3 giudici fossero di sesso maschile. Tale limitazione fu poi superata dalla l. 66/1963.
Organo giurisdizionale appartenente alla giurisdizione ordinaria (civile e penale). È composta da 3 giudici e decide sempre in composizione collegiale (art. 350 c.p.c.). Generalmente è giudice di secondo grado, avendo competenza a decidere sui giudizi di appello (➔) proposti contro le sentenze di primo grado del tribunale (art. 339 e seg. c.p.c.). È giudice di primo grado in materia di: delibazione di sentenze straniere (l. 218/1995, art. 64 e seg.); espropriazione per pubblica utilità; nullità e risarcimento in materia di concorrenza (l. 287/1990, art. 33). È competente a decidere sulle impugnazioni dei lodi rituali (art. 827 e seg. c.p.c.) e sul riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri (art. 839 c.p.c.). La competenza territoriale della C. d’appello dipende dalla sua circoscrizione (distretto); in ogni capoluogo di regione si trova una C. d’appello; alcune regioni hanno 2 o più c. d’appello.
Residenza di un sovrano (in origine la residenza del re dei franchi); più spesso, con significato collettivo, la famiglia e tutto il seguito di un sovrano, cioè il complesso delle persone addette all’amministrazione della reggia e al servizio privato della famiglia regnante.
Nell’economia agraria dell’alto Medioevo la curtis era il complesso del fondo dominante e dei fondi annessi coltivati da liberi, semiliberi o servi, che costituivano nel loro insieme l’unità economica e giuridica detta sistema curtense. Era un’organizzazione economica chiusa, dove si compiva l’intero ciclo di produzione e scambio. In essa si distinguevano il dominio (pars dominica), che il proprietario teneva in coltivazione diretta, e il massaricio (pars massaricia), concesso ai coloni per la coltivazione. La c. era allo stesso tempo un’unità economica e amministrativa, rafforzata dall’immunità tributaria e giurisdizionale e gestita da un unico capo che esercitava direttamente la giustizia su tutti i dipendenti.