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impedimento

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In diritto, causa che osta alla celebrazione del matrimonio. Nel diritto canonico, si definiscono i. dirimenti (can. 1073) gli i. che invalidano il matrimonio. In particolare, nel codice riformato del 1983 – che non distingue più (come il precedente) tra i. dirimenti, che rendono invalido il matrimonio, e i. impedienti, che impediscono la liceità del matrimonio senza renderlo invalido – gli i. dirimenti si differenziano sia dai divieti matrimoniali – che possono essere stabiliti dai vescovi per i propri diocesani in relazione a casi particolari, ma solo per un periodo determinato, per una causa grave, e fintanto che essa perduri (can. 1077) – sia dalle cautele richieste dall’ordinamento (can. 1071-72) per la lecita celebrazione del matrimonio. Non sono mai dispensabili gli i. di diritto divino quali: età, impotenza, vincolo precedente, consanguineità in linea retta all’infinito e collaterale in secondo grado.

Gli i. possono essere classificati in base a 7 diverse tipologie. Si distingue anzitutto tra i. di diritto divino (rientra in questa categoria il vincolo precedente) e i. di diritto umano (appartenenza all’ordine sacro), a seconda che derivino da una legge divina o da una norma ecclesiastica. Spetta unicamente al sommo pontefice dichiarare se un i. sia di diritto divino, come pure stabilire altri i. oltre a quelli previsti dal codice (can. 1075). Qualsiasi consuetudine che introduca un nuovo i., o sia contraria a quelli esistenti (can. 1076), è invece priva di qualsiasi valore. Si parla poi di i. pubblici e i. occulti, a seconda che possano essere provati nel foro interno o esterno (can. 1074); di i. dispensabili e i. non dispensabili, a seconda che siano di diritto umano o divino (can. 1078); di i. di grado maggiore e i. di grado minore, a seconda della maggiore facilità con cui può essere concessa la dispensa in relazione all’autorità competente (can. 1078); di i. temporanei e i. perpetui, a seconda che si riferiscano al limite di età previsto per contrarre matrimonio ovvero al vincolo della consanguineità; di i. assoluti (età, vincoli) e i. relativi (consanguineità, crimine ecc.); e di i. di diritto privato e i. di diritto pubblico, a seconda che siano rimessi per l’impugnativa alla volontà delle parti o al promotore di giustizia (can. 1674).

Vedi anche
diritto consuetudinàrio consuetudinàrio, diritto Fonte di diritto costituita dalla ripetizione costante di un determinato comportamento da parte della generalità dei soggetti, accompagnato dalla convinzione della sua obbligatorietà giuridica. Nelle materie riservate alla legge e ai regolamenti la consuetudine vale solo se espressamente ... diritto privato Complesso delle norme che regolano i rapporti dei singoli fra di loro, oppure fra essi e lo Stato e gli altri enti pubblici, qualora questi ultimi non esplichino funzioni di potere politico e sovrano. Fonte principale del privato, dirittoprivato, diritto è il codice civile. Indica anche la disciplina ... diritto pùbblico pùbblico, diritto Complesso delle norme che regolano l'organizzazione e la funzione dello Stato o, in genere, degli enti forniti di sovranità. Il pubblico, dirittopubblico, diritto si suddivide in diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto finanziario, diritto penale ecc. Anche la disciplina ... Tribunali ecclesiastici Ai sensi dei can. 1400-1445, i t. ecclesiastici sono organi attraverso i quali la Chiesa esercita il proprio potere giurisdizionale sulle cause che riguardano beni spirituali e la violazione delle leggi ecclesiastiche. Possono essere oggetto del giudizio il perseguimento o la rivendicazione dei diritti ...
Categorie
  • DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO in Diritto
Tag
  • DIRITTO CANONICO
Vocabolario
impediménto
impedimento impediménto s. m. [dal lat. impedimentum]. – 1. L’atto o il fatto d’impedire, in locuzioni come fare, ricevere i., essere d’i., e sim. Più comunem., la cosa stessa, materiale o immateriale, che impedisce il movimento, l’azione,...
impedito
impedito agg. [part. pass. di impedire]. – 1. Chiuso, ostacolato da qualche impedimento: trovò la via impedita. 2. Con accezioni partic.: a. ant. Di luogo, impraticabile o comunque non aperto, non libero. b. Di parte del corpo che per paralisi,...
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