In diritto, causa che osta alla celebrazione del matrimonio. Nel diritto canonico, si definiscono i. dirimenti (can. 1073) gli i. che invalidano il matrimonio. In particolare, nel codice riformato del 1983 – che non distingue più (come il precedente) tra i. dirimenti, che rendono invalido il matrimonio, e i. impedienti, che impediscono la liceità del matrimonio senza renderlo invalido – gli i. dirimenti si differenziano sia dai divieti matrimoniali – che possono essere stabiliti dai vescovi per i propri diocesani in relazione a casi particolari, ma solo per un periodo determinato, per una causa grave, e fintanto che essa perduri (can. 1077) – sia dalle cautele richieste dall’ordinamento (can. 1071-72) per la lecita celebrazione del matrimonio. Non sono mai dispensabili gli i. di diritto divino quali: età, impotenza, vincolo precedente, consanguineità in linea retta all’infinito e collaterale in secondo grado.
Gli i. possono essere classificati in base a 7 diverse tipologie. Si distingue anzitutto tra i. di diritto divino (rientra in questa categoria il vincolo precedente) e i. di diritto umano (appartenenza all’ordine sacro), a seconda che derivino da una legge divina o da una norma ecclesiastica. Spetta unicamente al sommo pontefice dichiarare se un i. sia di diritto divino, come pure stabilire altri i. oltre a quelli previsti dal codice (can. 1075). Qualsiasi consuetudine che introduca un nuovo i., o sia contraria a quelli esistenti (can. 1076), è invece priva di qualsiasi valore. Si parla poi di i. pubblici e i. occulti, a seconda che possano essere provati nel foro interno o esterno (can. 1074); di i. dispensabili e i. non dispensabili, a seconda che siano di diritto umano o divino (can. 1078); di i. di grado maggiore e i. di grado minore, a seconda della maggiore facilità con cui può essere concessa la dispensa in relazione all’autorità competente (can. 1078); di i. temporanei e i. perpetui, a seconda che si riferiscano al limite di età previsto per contrarre matrimonio ovvero al vincolo della consanguineità; di i. assoluti (età, vincoli) e i. relativi (consanguineità, crimine ecc.); e di i. di diritto privato e i. di diritto pubblico, a seconda che siano rimessi per l’impugnativa alla volontà delle parti o al promotore di giustizia (can. 1674).