Ai sensi dei can. 1400-1445, i t. ecclesiastici sono organi attraverso i quali la Chiesa esercita il proprio potere giurisdizionale sulle cause che riguardano beni spirituali e la violazione delle leggi ecclesiastiche. Possono essere oggetto del giudizio il perseguimento o la rivendicazione dei diritti delle persone fisiche o giuridiche e la dichiarazione dei fatti giuridici, i delitti concernenti l’irrogazione o la dichiarazione della pena e le controversie insorte per un atto di potestà amministrativa.
I t. ecclesiastici di prima istanza sono quelli diocesani; in ciascuna diocesi il giudice di prima istanza è il vescovo, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o per mezzo di un vicario giudiziale. Contro le decisioni del t. di prima istanza è competente il t. delle arcidiocesi del metropolita. All’interno della curia romana, ovvero nella Santa Sede, coesistono poi tre t. distinti: il T. della segnatura apostolica , che è competente per il contenzioso amministrativo, si occupa in particolare dei ricorsi amministrativi, risolve tutti i problemi relativi alla competenza tra i t. ecclesiastici e svolge attività di supremo controllo sull’attività degli altri t.; il T. della Rota romana , t. degli appelli, con competenza specifica ed esclusiva in materia matrimoniale; il T. della Penitenzieria competente in merito a vicende che riguardano il foro interno della Chiesa (➔ curia).