Distretto amministrativo negli Stati dell’Asia ellenistica e in età romana nell’Asia Minore e in Africa. Nella riforma di Diocleziano si chiamarono d. le 12 regioni in cui fu ripartito l’Impero (Oriens, Asia, Pontus, Moesiae, Thraciae, Pannoniae, Italia, Africa, Hispaniae, Britanniae, Viennensis, Galliae); governate dai vicarii praefectorum praetorio, comprendevano più province ed erano raggruppate in prefetture.
D. ecclesiastica Circoscrizione territoriale su cui si estende la giurisdizione spirituale e il governo ecclesiastico di un vescovo; prende nome dal luogo in cui sta la chiesa cattedrale e dove il vescovo risiede abitualmente. Nel governo il vescovo è coadiuvato da organi ausiliari: la curia diocesana, il consiglio presbiterale e il collegio dei consultori, il capitolo dei canonici e il consiglio pastorale. Formatesi in rapporto con l’autorità episcopale, le d. si sono modellate sull’ordinamento amministrativo dello Stato romano. In rarissimi casi sono immediatamente soggette alla S. Sede ( d. esenti); di regola sono raggruppate in province ecclesiastiche, in ciascuna delle quali il vescovo della sede più importante, o più illustre, o più antica (arcidiocesi o archidiocesi) ha una funzione di presidenza sulle altre (d. suffraganee), con il titolo di metropolita o arcivescovo. Si dicono sedi titolari quelle che sono solo un ricordo storico e non esistono più, ma sono ancora conferite come dignità vescovile. Giuridicamente sono assimilate alle d. anche le abbazie e prelature territoriali, il vicariato apostolico, la prefettura apostolica e altresì l’amministrazione apostolica eretta stabilmente. In Oriente le d. si riferiscono non solo a una circoscrizione territoriale, ma anche a una circoscrizione personale, in quanto sono limitate a una parte della popolazione ivi abitante, quella che segue un certo rito o appartiene a una certa nazionalità (d. di rito bizantino, d. armene ecc.). L’istituzione, divisione, unione e soppressione della d. è oggi compito esclusivo della suprema autorità ecclesiastica; tuttavia spesso le d. sono definite da accordi particolari tra Chiesa e Stato: tipico a questo proposito il Concordato italiano del 1929 che aveva stabilito una progressiva adeguazione delle d. alle province dello Stato; l’accordo di revisione del 1984, all’art. 3, afferma unicamente: «La circoscrizione delle diocesi ... è liberamente determinata dall’autorità ecclesiastica».