C. aerea Spazio aereo controllato dagli enti che regolano il traffico aereo e nel quale i voli debbono essere condotti secondo determinate procedure di sicurezza.
C. comunale Suddivisione del territorio comunale. La l. 142/8 giugno 1990, sull’ordinamento delle autonomie locali, ha stabilito per i comuni capoluogo di provincia e per quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti l’obbligo di istituire c. di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. Il testo unico delle autonomie locali approvato con d. legisl. 267/18 agosto 2000 ha affidato all’autonomia statutaria dei Comuni la determinazione delle funzioni delle c. e della loro organizzazione. Per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto comunale può prevedere forme accentuate di decentramento e di autonomia organizzativa e funzionale; può anche determinare gli organi di tali strutture di decentramento e le modalità di elezione, nomina o designazione dei loro componenti, tra cui anche l’elezione diretta del presidente. In alcuni statuti comunali le c. sono diversamente denominate (municipi a Roma e Genova, municipalità a Venezia e Napoli, di zone di decentramento a Milano ecc.).
C. ecclesiastica Nella Chiesa cattolica, la c. territoriale su cui esercita poteri giurisdizionali e di governo l’autorità ecclesiastica di grado inferiore al papa. Le c. ecclesiastiche si distinguono in maggiori (diocesi e c. parallele o superiori) e minori. La fondamentale c. ecclesiastica è la diocesi, a capo della quale è un vescovo residenziale. Nelle terre di missione, oltre alle diocesi vi sono i vicariati apostolici e le prefetture apostoliche. Esistono poi porzioni territoriali che non fanno parte di nessuna diocesi e sono rette da un prelato secolare, o da un abate (prelature territoriali e abbazie territoriali, una volta dette nullius), così come vi sono delle missioni che non dipendono da alcun vicario o prefetto apostolico (missioni o distretti sui iuris). Le diocesi sono raggruppate in province ecclesiastiche, a capo delle quali è il metropolita cioè l’arcivescovo della diocesi più importante. In Oriente vi sono poi altre c. superiori alle diocesi: eparchie, patriarcati ecc. Ogni diocesi (e talvolta anche la prelatura e abbazia) è divisa in parrocchie, spesso raggruppate in vicariati foranei o distretti. Alla parrocchia è equiparata la quasi-parrocchia, comunità determinata di fedeli che, per diverse circostanze, non può ancora essere eretta come parrocchia. La competenza a determinare e modificare le varie c. è di regola del pontefice, per le diocesi e per le c. parallele o superiori; dell’ordinario per le c. inferiori.
Nel mondo cristiano non cattolico, là dove è stata mantenuta, con maggiore o minor forza, l’organizzazione episcopale (per es., nella Chiesa anglicana, nelle chiese luterane dell’Europa settentrionale ecc.) sono rimaste in vita le c. ecclesiastiche fondamentali, cioè la diocesi e la parrocchia.