La più antica ripartizione politica e religiosa del popolo romano, attribuita a Romolo, il quale avrebbe diviso i cittadini in 30 c., 10 per ognuna delle 3 tribù dei Tizi, Ramni e Luceri. Di esse conosciamo alcuni nomi, di origine forse gentilizia (per es., Titia) o locale (per es., Foriensis): secondo gli antichi deriverebbero da quelli delle donne sabine rapite dai Romani. Le c. nacquero, a somiglianza delle fratrie greche, come associazioni di famiglie e divennero quindi organo dello Stato; le loro assemblee erano i comizi curiati. Le singole c. avevano culti propri e culti comuni, le Fornacalia e le Fordicidia. Sembra certo che delle c. facessero parte anche i plebei. Con la creazione dell’ordinamento centuriato, persero ogni importanza politica. La divisione del popolo in c. esisteva anche nei municipi e nelle colonie.
Quale organo di amministrazione locale, la c. scomparve con la caduta dell’Impero romano d’Occidente. Il termine sopravvisse nel Medioevo, da un lato indicando il pubblico giudizio e il luogo in cui si svolgeva e dall’altro conservando l’accezione di adunanza e di assemblea (c. vennero dette le diete di ecclesiastici e laici nell’impero carolingio e magna c. l’assemblea in Sardegna di nobili, clero e liberi). Nelle c. feudali, giurisdizioni speciali nel Medioevo, il signore giudicava i vassalli trattando cause penali e civili sulla libertà delle persone e sulla proprietà delle terre. Nel campo dell’economia agraria, c. fu anche sinonimo di curtis a rappresentare l’unità economica costituita dal fondo dominante e da quelli connessi. C. si disse, infine, l’abitazione del princeps, in cui s’incentrava l’amministrazione finanziaria ed economica. In senso traslato, il termine rappresentò il seguito del principe, del papa o del signore.
Negli ultimi secoli dell’impero furono detti curiali i decurioni, cioè i membri dei consigli municipali. Quando, dopo il 3° sec., questa carica divenne gravemente onerosa, lo Stato ne affermò l’ereditarietà e l’obbligatorietà, creando così alla classe dei curiali un pesante vincolo dal quale si cercava di evadere. A Napoli, tra 9° e 14° sec., il nome era attribuito i rogatari di atti privati e pubblici organizzati gerarchicamente.
C. Romana Il complesso di tutti i dicasteri di cui il pontefice si vale in via ordinaria per trattare gli affari che riguardano la Chiesa cattolica. Si creò nel corso del 16° sec., cominciando da Paolo III (1542) e Pio IV (1564), fino a Sisto V (1588). Ebbe struttura moderna con la costituzione Sapienti Consilio (1908) di Pio X ed è stato poi riformata da Paolo VI con la costituzione Regimini Ecclesiae Universae (1967) e da Giovanni Paolo II con la costituzione Pastor Bonus (1988).
La C. è un organismo di istituzione umana e ha carattere vicario, nel senso che non agisce per diritto proprio, o di propria iniziativa, ma in nome del sommo pontefice. È composta da: a) Segreteria di Stato, con a capo il cardinale segretario di Stato, divisa in due sezioni: la prima per gli affari interni, la seconda per gli affari da trattare con gli Stati; b) Congregazioni romane (➔ congregazione), cui spetta l’esercizio vicario della potestà esecutiva; sono presiedute da un cardinale prefetto, assistito da un arcivescovo segretario e composte da un certo numero di membri cardinali o anche, in seguito al motuproprio Pro comperto sane di Paolo VI (1967), da arcivescovi e vescovi diocesani, nominati dal papa e assistiti da un gruppo di consultori ecclesiastici e laici; c) Tribunali: Penitenzieria apostolica, per le grazie, assoluzioni, dispense ecc. che si riferiscono al ‘foro interno’, con una sezione per la concessione e l’uso delle indulgenze; Supremo tribunale della segnatura apostolica, con funzioni di controllo sui tribunali inferiori della Chiesa e una specifica competenza sulla giustizia amministrativa; Tribunale della Rota romana, di appello per le cause deferite alla Santa Sede e di prima istanza per le cause riservate alla medesima; d) Pontifici consigli: per i laici; per la promozione dell’unità dei cristiani; per la famiglia; della giustizia e della pace; ‘Cor unum’; della pastorale per i migranti e gli itineranti; della pastorale per gli operatori sanitari; dell’interpretazione dei testi legislativi; per il dialogo inter-religioso; per il dialogo con i non credenti; della cultura; delle comunicazioni sociali. I consigli pontifici hanno compiti di informazione, promozione e studio di materie specifiche, annesse a quelle proprie della potestà di governo; e) Uffici: Camera apostolica, per la cura e amministrazione dei beni e diritti temporali della Santa Sede durante la sede vacante; Amministrazione del patrimonio della sede apostolica, divisa in due sezioni, ordinaria e straordinaria; Prefettura degli affari economici della Santa Sede, che esercita funzioni di vigilanza e controllo e redige il bilancio della Santa Sede. Tutti i suddetti organismi sono dicasteri, diversamente da altri organismi, che pure fanno parte della C. Romana: la Prefettura della casa pontificia, che regola le udienze e cerimonie pontificie, e l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del sommo pontefice. Esistono inoltre varie commissioni. Nel 1981 è stato infine costituito un Consiglio di cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede, composto di 15 cardinali scelti dal papa tra i vescovi residenziali di tutto il mondo. C. diocesana Organismo costituito da un complesso di persone che hanno il compito di aiutare il vescovo nel disbrigo delle mansioni amministrative, disciplinari e contenziose della diocesi; si compone del vicario generale, dell’ufficiale, del cancelliere, del promotore della giustizia, del difensore del vincolo, degli uditori, dei notari, e infine dei cursori e apparitori. È divisa in due sezioni, una per gli affari amministrativi, una per quelli giudiziari.