Il primo dei tribunali della Curia romana ecclesiastica. Le sue competenze, fissate da Pio V nella costituzione In omnibus humanis rebus (1569), e successivamente determinate da Innocenzo XII, Benedetto XIV, Pio X, Paolo VI e Giovanni Paolo II, riguarda soprattutto le materie relative al foro interno e alle indulgenze. Negli affari di coscienza l’interessato (o il suo confessore) in una lettera diretta alla p. espone il caso, tacendo il suo nome e dando solo un indizio per la risposta. In alcuni casi, per es. per le dispense in foro interno d’impedimenti occulti per il matrimonio, le facoltà necessarie sono date in forma generale ai vescovi.