In diritto canonico, atto amministrativo singolare con il quale l’autorità ecclesiastica esonera il soggetto dall’osservanza di una norma o di una statuizione di carattere puramente ecclesiastico e di diritto umano, non già di diritto divino. La d. è un istituto fondamentalmente basato sul principio di equità, che consente di armonizzare nel complesso delle norme di diritto canonico ed ecclesiastico una situazione particolare e specifica, non tipicamente contemplata.
Una norma può essere dispensata solo se vengono ossequiati, da parte di chi l’ha emessa, i principi di giusta e ragionevole causa, sempre entro i limiti della propria competenza, implicitamente per lo stesso diritto o esplicitamente per legittima delega.