Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, cioè, che hanno i soggetti di dettare una regola ai propri interessi. La conseguenza, sul piano giuridico, di tale caratteristica è la c.d. relatività del contratto, vale a dire il contratto produce effetto solo tra le parti; può produrre effetti nei confronti dei terzi solo nei casi ammessi dalla legge (v. Contratto a favore di terzi). Nell’ampia definizione legislativa (art. 1321 c.c.) rientrano sia i contratti con prestazioni corrispettive, caratterizzati dal nesso di condizionalità reciproca esistente tra le contrapposte attribuzioni patrimoniali (tale è il significato del termine «prestazione»), sia i contratti con comunione di scopo, dove le prestazioni delle parti sono appunto dirette al conseguimento di uno scopo comune (ad es. i contratti costitutivi di società), assoggettati ad una particolare disciplina (v. artt. 1420, 1446, 1459 c.c.). Elementi essenziali del contratto sono: 1) l’accordo; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma, quando è richiesta dalla legge a pena di nullità. Lo schema più diffuso di conclusione del contratto è quello della proposta e dell’accettazione; in tal modo il contratto si conclude quando l’accettazione giunge a conoscenza del proponente. Altro schema è quello previsto dall’art. 1327 c.c.: quando, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione; si tratta, quindi, di uno schema caratterizzato dal fatto che l’accettazione avviene mediante un contegno concludente. Un terzo schema è previsto dall’art. 1333 c.c.: quando la proposta è diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni per il solo proponente, il mancato rifiuto del destinatario, entro il termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, determina la conclusione del contratto. Parte notevole della dottrina dubita che si tratti di uno schema contrattuale, qualificando l’ipotesi come atto unilaterale. Quel che è sicuro è che si tratta esclusivamente di atti a titolo gratuito e che l’atto, contrariamente a quanto ritenuto da parte della dottrina, è assolutamente inidoneo al trasferimento di diritti reali. Tra le classificazioni più importanti dei contratti, bisogna ricordare quella relativa al momento di conclusione del contratto: sono consensuali quei contratti per il cui perfezionamento è sufficiente il solo consenso, reali quei contratti che richiedono, oltre al consenso, anche la consegna della cosa (ad es. il mutuo, il contratto di deposito, il contratto di comodato); quanto agli effetti, i contratti si classificano ad efficacia traslativa reale e ad efficacia obbligatoria: nei primi il diritto reale o di credito si trasferisce per effetto del solo consenso legittimamente manifestato (principio con sensualistico che informa l’ordinamento giuridico italiano), negli altri si producono effetti obbligatori. Naturalmente i due tipi di effetti possono avere la fonte in un medesimo contratto (ad es. la vendita). I contratti possono, sempre sulla base del mero consenso, avere efficacia modificativa o estintiva di un precedente rapporto. I contratti si classificano altresì in contratti a titolo gratuito o oneroso, a seconda che il sacrificio economico derivante dal contratto sia sopportato da una sola parte o da entrambe le parti. Per quanto riguarda il contenuto i contratti si classificano in tipici e atipici (meglio dire nominati e innominati) a seconda che siano disciplinati dalla legge oppure siano forgiati dai privati nell’esercizio dell’autonomia; in tale ultimo caso sono recepiti dall’ordinamento in quanto diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela (ad es. il contratto di leasing). Per quanto riguarda il loro protrarsi nel tempo, i contratti possono essere di durata, nei quali il protrarsi nel tempo del rapporto ha valore essenziale per il soddisfacimento degli interessi perseguiti dalle parti; nel loro ambito è opportuno distinguere due tipi: contratti ad esecuzione continuata, nei quali la prestazione di una parte ha continuità ininterrotta nel tempo (ad es. la locazione) e contratti ad esecuzione periodica, nei quali la prestazione deve essere ripetuta ad intervalli periodici (ad es. la somministrazione: v. contratto di somministrazione). Infine è da ricordare che per contratto normativo si intende quel contratto con il quale si predispone, in tutto o in parte, il contenuto di futuri contratti, senza che le parti future siano obbligate a concluderli; ma se addivengono a tale decisione, devono uniformarsi a quanto stabilito nel contratto normativo.
Contratto tipo. - Si intende per contratto tipo qualsiasi modulo formulario predisposto per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali; le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Se sono contenute clausole onerose o clausole vessatorie, si applica la relativa disciplina.
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