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Contratto. Diritto civile

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Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, cioè, che hanno i soggetti di dettare una regola ai propri interessi. La conseguenza, sul piano giuridico, di tale caratteristica è la c.d. relatività del contratto, vale a dire il contratto produce effetto solo tra le parti; può produrre effetti nei confronti dei terzi solo nei casi ammessi dalla legge (v. Contratto a favore di terzi). Nell’ampia definizione legislativa (art. 1321 c.c.) rientrano sia i contratti con prestazioni corrispettive, caratterizzati dal nesso di condizionalità reciproca esistente tra le contrapposte attribuzioni patrimoniali (tale è il significato del termine «prestazione»), sia i contratti con comunione di scopo, dove le prestazioni delle parti sono appunto dirette al conseguimento di uno scopo comune (ad es. i contratti costitutivi di società), assoggettati ad una particolare disciplina (v. artt. 1420, 1446, 1459 c.c.). Elementi essenziali del contratto sono: 1) l’accordo; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma, quando è richiesta dalla legge a pena di nullità. Lo schema più diffuso di conclusione del contratto è quello della proposta e dell’accettazione; in tal modo il contratto si conclude quando l’accettazione giunge a conoscenza del proponente. Altro schema è quello previsto dall’art. 1327 c.c.: quando, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione; si tratta, quindi, di uno schema caratterizzato dal fatto che l’accettazione avviene mediante un contegno concludente. Un terzo schema è previsto dall’art. 1333 c.c.: quando la proposta è diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni per il solo proponente, il mancato rifiuto del destinatario, entro il termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, determina la conclusione del contratto. Parte notevole della dottrina dubita che si tratti di uno schema contrattuale, qualificando l’ipotesi come atto unilaterale. Quel che è sicuro è che si tratta esclusivamente di atti a titolo gratuito e che l’atto, contrariamente a quanto ritenuto da parte della dottrina, è assolutamente inidoneo al trasferimento di diritti reali. Tra le classificazioni più importanti dei contratti, bisogna ricordare quella relativa al momento di conclusione del contratto: sono consensuali quei contratti per il cui perfezionamento è sufficiente il solo consenso, reali quei contratti che richiedono, oltre al consenso, anche la consegna della cosa (ad es. il mutuo, il contratto di deposito, il contratto di comodato); quanto agli effetti, i contratti si classificano ad efficacia traslativa reale e ad efficacia obbligatoria: nei primi il diritto reale o di credito si trasferisce per effetto del solo consenso legittimamente manifestato (principio con sensualistico che informa l’ordinamento giuridico italiano), negli altri si producono effetti obbligatori. Naturalmente i due tipi di effetti possono avere la fonte in un medesimo contratto (ad es. la vendita). I contratti possono, sempre sulla base del mero consenso, avere efficacia modificativa o estintiva di un precedente rapporto. I contratti si classificano altresì in contratti a titolo gratuito o oneroso, a seconda che il sacrificio economico derivante dal contratto sia sopportato da una sola parte o da entrambe le parti. Per quanto riguarda il contenuto i contratti si classificano in tipici e atipici (meglio dire nominati e innominati) a seconda che siano disciplinati dalla legge oppure siano forgiati dai privati nell’esercizio dell’autonomia; in tale ultimo caso sono recepiti dall’ordinamento in quanto diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela (ad es. il contratto di leasing). Per quanto riguarda il loro protrarsi nel tempo, i contratti possono essere di durata, nei quali il protrarsi nel tempo del rapporto ha valore essenziale per il soddisfacimento degli interessi perseguiti dalle parti; nel loro ambito è opportuno distinguere due tipi: contratti ad esecuzione continuata, nei quali la prestazione di una parte ha continuità ininterrotta nel tempo (ad es. la locazione) e contratti ad esecuzione periodica, nei quali la prestazione deve essere ripetuta ad intervalli periodici (ad es. la somministrazione: v. contratto di somministrazione). Infine è da ricordare che per contratto normativo si intende quel contratto con il quale si predispone, in tutto o in parte, il contenuto di futuri contratti, senza che le parti future siano obbligate a concluderli; ma se addivengono a tale decisione, devono uniformarsi a quanto stabilito nel contratto normativo.

Contratto tipo. - Si intende per contratto tipo qualsiasi modulo formulario predisposto per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali; le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Se sono contenute clausole onerose o clausole vessatorie, si applica la relativa disciplina.

Voci correlate

Autonomia privata

Negozio giuridico

Obbligazione

Rapporto giuridico

Approfondimenti di attualità

La causa del contratto tra “funzione economico-sociale” e “sintesi degli interessi individuali delle parti di Alessandro Galati

Mutuo dissenso e contratti ad effetti reali di Alessandro Galati

Vedi anche
Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ... diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... Negozio giuridico Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Rientra nelle categorie degli atti giuridici, perché ha rilievo giuridico nel senso che è capace di produrre degli effetti giuridici solo ... Mutuo Il mutuo (artt. 1813-1822 c.c.) è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili all’altra parte (mutuatario), che ne acquista la proprietà e si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il mutuo è un contratto ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • RAPPORTO GIURIDICO
  • AUTONOMIA PRIVATA
  • NEGOZIO GIURIDICO
  • DIRITTO REALE
  • OBBLIGAZIONE
Vocabolario
contratto²
contratto2 contratto2 s. m. [dal lat. contractus -us, der. di contrahĕre «contrarre»; nel sign. 5, attrav. l’ingl. contract]. – 1. In generale, regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano;...
contratto di espansione
contratto di espansione loc. s.le m. Strumento di programmazione aziendale, basato su un accordo tra impresa e governo, che consente anche di programmare nel tempo un piano di assunzioni nel quale indicare il numero dei lavoratori da assumere...
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