Il contratto di somministrazione non era espressamente contemplato dal codice civile del 1865, né da quello di commercio del 1883. Il codice civile del 1942 ha accolto anche tale istituto, disciplinato dal capo V, titolo III, libro delle obbligazioni. La nozione del contratto è rimasta immutata nei lineamenti già attribuitigli dalla dottrina.
Esso, cioè, consiste nell'obbligazione che una parte si assume, verso corrispettivo di un prezzo, di eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c). Le caratteristiche fondamentali del contratto di somministrazione sono, quindi: prestazioni di cose, anziché, come nell'appalto, di servizi; continuità o periodicità delle prestazioni; unitarietà del contratto nonostante la pluralità delle prestazioni. Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili, anche le regole che disciplinano il contratto al quale corrispondono le singole prestazioni. Il termine per queste stabilito si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti, ma se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso (art. 1563 c.c.). Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse, mentre nella somministrazione a carattere continuativo esso è pagato secondo le scadenze di uso (art. 1562 c.c.).
Le parti possono stipulare un «patto di preferenza» con il quale l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza per non più di cinque anni al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto (art. 1566 c.c.), nonché un «patto di esclusiva» a favore del somministrante, per cui l'avente diritto alle somministrazioni non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto (art. 1567 c.c.). In caso di inadempimento di una delle parti relative a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto purché l'inadempimento abbia una notevole importanza e sia tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 c.c.), ché, se la parte inadempiente è quella che ha diritto alla prestazione e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza un congruo preavviso (art. 1565 c.c.).