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Contratto di somministrazione

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Il contratto di somministrazione non era espressamente contemplato dal codice civile del 1865, né da quello di commercio del 1883. Il codice civile del 1942 ha accolto anche tale istituto, disciplinato dal capo V, titolo III, libro delle obbligazioni. La nozione del contratto è rimasta immutata nei lineamenti già attribuitigli dalla dottrina.

Esso, cioè, consiste nell'obbligazione che una parte si assume, verso corrispettivo di un prezzo, di eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c). Le caratteristiche fondamentali del contratto di somministrazione sono, quindi: prestazioni di cose, anziché, come nell'appalto, di servizi; continuità o periodicità delle prestazioni; unitarietà del contratto nonostante la pluralità delle prestazioni. Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili, anche le regole che disciplinano il contratto al quale corrispondono le singole prestazioni. Il termine per queste stabilito si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti, ma se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso (art. 1563 c.c.). Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse, mentre nella somministrazione a carattere continuativo esso è pagato secondo le scadenze di uso (art. 1562 c.c.).

Le parti possono stipulare un «patto di preferenza» con il quale l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza per non più di cinque anni al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto (art. 1566 c.c.), nonché un «patto di esclusiva» a favore del somministrante, per cui l'avente diritto alle somministrazioni non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto (art. 1567 c.c.). In caso di inadempimento di una delle parti relative a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto purché l'inadempimento abbia una notevole importanza e sia tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 c.c.), ché, se la parte inadempiente è quella che ha diritto alla prestazione e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza un congruo preavviso (art. 1565 c.c.).

Voci correlate

Contratti di impresa

Vedi anche
appalto Contratto con il quale una parte (committente) affida a un’altra parte (appaltatore), verso un corrispettivo in denaro, il compimento di un’opera o di un servizio, assieme all’organizzazione dei mezzi necessari e alla gestione. 1. Diritto civile Secondo gli art. 1655-1677 c.c., l’appaltatore è tenuto ... Codice civile È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice ... servizio In senso astratto, rapporto di soggezione o sudditanza; in particolare, in epoca feudale, l’obbligo del vassallo di rendere tutti i servigi che fossero compatibili con la sua qualità di uomo libero. ● Lavoro svolto alle dipendenze di altri, dietro adeguato compenso o espletamento di uno specifico compito ... lavoro In senso lato, qualsiasi esplicazione di energia volta a un fine determinato. In senso più ristretto, attività umana rivolta alla produzione di un bene, di una ricchezza, o comunque a ottenere un prodotto di utilità individuale o generale. diritto Il lavoro dell’uomo è preso in considerazione dall’ordinamento ...
Categorie
  • DIRITTO PRIVATO in Diritto
Tag
  • CODICE CIVILE
  • INADEMPIMENTO
  • OBBLIGAZIONE
Altri risultati per Contratto di somministrazione
  • SOMMINISTRAZIONE, Contratto di
    Enciclopedia Italiana (1936)
    (ingl., contract delivery in instalments; ted., Sukzessivlieferungsvertrag) Lorenzo Mossa Per somministrazione si intende non solamente la prestazione o fornitura di un bene (cosa, servizio), ma essenzialmente la continuità nella prestazione della cosa o del servizio. Infatti per somministrazione ...
Vocabolario
somministrato
somministrato s. m. [part. pass. di somministrare]. – In un contratto di somministrazione, la parte che riceve la prestazione e deve corrisponderne il prezzo.
somministrante
somministrante s. m. e f. [part. pres. di somministrare]. – In un contratto di somministrazione, la parte che si assume l’obbligo di eseguire prestazioni dietro pagamento.
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