In diritto civile, l’accordo delle parti è considerato (art. 1325, co. 1, c.c.) uno degli elementi essenziali del contratto e, più in generale, dei negozi giuridici bi- e plurilaterali (v. Negozio giuridico), cui sono dedicati gli artt. 1326-42 c.c. È la congruenza tra due o più dichiarazioni o comportamenti in modo che il contratto sia la risultante unitaria di siffatta congruenza. Può essere formato simultaneamente ovvero progressivamente, a seconda che le manifestazioni di volontà necessarie avvengano nello stesso tempo ovvero in momenti successivi. L’accordo può essere inoltre espresso, se risulta dalle dichiarazioni di volontà delle parti, ovvero tacito, quando da un certo comportamento delle parti si desume implicitamente ma inequivocabilmente una certa volontà.