• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Forma degli atti

Enciclopedia on line
  • Condividi

Si chiama forma la veste esteriore di un atto, necessaria perché l'ambiente sociale ne venga a conoscenza e l'ordinamento giuridico gli attribuisca rilevanza. Data l'esistenza di tipi legali astratti, corrispondenti a determinati atti o manifestazioni di volontà, la forma può essere considerata come un onere incombente sulla persona interessata perché il suo atto o la sua manifestazione di volontà ottengano efficacia giuridica in seguito alla loro sussunzione sotto quei tipi astratti. Ora, considerando la circostanza reale che alla maggiore importanza sociale d'un atto fa riscontro un maggior rigore per quanto concerne la sua forma, si può dire che tra contenuto ed efficacia di un atto giuridico deve esistere un rapporto di congruità (o di adeguatezza) che è in generale già posto dalla legge sul tipo astratto come requisito (formale) dell'atto medesimo. Ciò avviene in due sensi. Talora una forma particolare è prescritta per la stessa esistenza giuridica dell'atto relativo: e si dice allora che la prima è voluta ad substantiam e che il secondo non può trovare rilevante estrinsecazione in alcun altro modo: ad esempio, l'atto pubblico è richiesto sotto sanzione di nullità per le donazioni; la forma scritta (v. Scrittura privata. Diritto civile) per le alienazioni di immobili, per la costituzione o il trasferimento di diritti reali sui medesimi, e così via. In altri casi, invece, una forma determinata dell'atto è richiesta non perché esso possa dirsi esistente o rilevante per il diritto, ma perché esso abbia valore di prova in un giudizio, quando fosse impugnato in tutto o in parte: e si dice allora che quella forma è voluta ad probationem (ad esempio, il contratto di affitto di azienda). Le parti possono anche convenire l’adozione di una determinata forma per la futura conclusione di un contratto (ad esempio, se si impegnano a stipulare per atto pubblico futuri contratti di vendita immobiliare, per la cui validità è richiesta soltanto la forma scritta), ma non possono derogare ai requisiti minimi prescritti dalla legge (per cui sarebbe nullo, ad esempio, un impegno a stipulare verbalmente un contratto di vendita immobiliare).

Voci correlate

Accordo. Diritto civile

Causa del negozio giuridico

Oggetto del negozio giuridico

Trascrizione

Approfondimenti di attualità

Sulla forma della procura ad intimare l’adempimento di Alessandro Galati

Vedi anche
Atto pubblico. Diritto civile L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (artt. 2699-2701 Atto pubblico. Diritto civileAtto pubblico. Diritto civile). Nel nostro ordinamento numerosi atti e ... Opponibilità. Diritto civile Opponibilità. Diritto civile Si intende per opponibilità in diritto civile la prevalenza di un titolo su altri con esso incompatibili. Ad esempio, se un soggetto dispone la cessazione della qualità di pertinenza di una cosa e la aliena ad un terzo, può verificarsi un conflitto tra coloro che avevano ... sapére sapére L'insieme delle conoscenze che si sono acquisite con lo studio o attraverso l'esperienza, o che comunque si possiedono. Modo Il modo è tradizionalmente considerato un elemento accidentale del negozio giuridico. Consiste in un onere o peso che può essere imposto all’erede e al legatario (art. 647 c.c.); può essere altresì previsto a carico del donatario (art. 793 c.c.) ed in generale del beneficiario di negozi a titolo gratuito. ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • ORDINAMENTO GIURIDICO
  • NEGOZIO GIURIDICO
  • ATTO GIURIDICO
  • DIRITTO CIVILE
Vocabolario
fórma
forma fórma s. f. [lat. fōrma]. – 1. a. L’aspetto esteriore con cui si configura ogni oggetto corporeo o fantastico, o una sua rappresentazione: f. circolare, quadrata, ovale, sferica, regolare, irregolare; la f. di una bottiglia, di un...
pro forma
pro forma locuz. lat. (propr. «per la forma»), usata in ital. come avv., agg. e s. m. – Espressione avverbiale equivalente a per pura formalità, per salvare le apparenze (e quindi anche, talora, solo in apparenza); gli hanno fatto un esame...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali