Si chiama forma la veste esteriore di un atto, necessaria perché l'ambiente sociale ne venga a conoscenza e l'ordinamento giuridico gli attribuisca rilevanza. Data l'esistenza di tipi legali astratti, corrispondenti a determinati atti o manifestazioni di volontà, la forma può essere considerata come un onere incombente sulla persona interessata perché il suo atto o la sua manifestazione di volontà ottengano efficacia giuridica in seguito alla loro sussunzione sotto quei tipi astratti. Ora, considerando la circostanza reale che alla maggiore importanza sociale d'un atto fa riscontro un maggior rigore per quanto concerne la sua forma, si può dire che tra contenuto ed efficacia di un atto giuridico deve esistere un rapporto di congruità (o di adeguatezza) che è in generale già posto dalla legge sul tipo astratto come requisito (formale) dell'atto medesimo. Ciò avviene in due sensi. Talora una forma particolare è prescritta per la stessa esistenza giuridica dell'atto relativo: e si dice allora che la prima è voluta ad substantiam e che il secondo non può trovare rilevante estrinsecazione in alcun altro modo: ad esempio, l'atto pubblico è richiesto sotto sanzione di nullità per le donazioni; la forma scritta (v. Scrittura privata. Diritto civile) per le alienazioni di immobili, per la costituzione o il trasferimento di diritti reali sui medesimi, e così via. In altri casi, invece, una forma determinata dell'atto è richiesta non perché esso possa dirsi esistente o rilevante per il diritto, ma perché esso abbia valore di prova in un giudizio, quando fosse impugnato in tutto o in parte: e si dice allora che quella forma è voluta ad probationem (ad esempio, il contratto di affitto di azienda). Le parti possono anche convenire l’adozione di una determinata forma per la futura conclusione di un contratto (ad esempio, se si impegnano a stipulare per atto pubblico futuri contratti di vendita immobiliare, per la cui validità è richiesta soltanto la forma scritta), ma non possono derogare ai requisiti minimi prescritti dalla legge (per cui sarebbe nullo, ad esempio, un impegno a stipulare verbalmente un contratto di vendita immobiliare).
Sulla forma della procura ad intimare l’adempimento di Alessandro Galati