L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (artt. 2699-2701 c.c.). Nel nostro ordinamento numerosi atti e contratti devono essere redatti in forma pubblica a pena di nullità (v. Forma degli atti): ad esempio, le donazioni (tranne quelle di modico valore), gli atti costitutivi di associazioni riconosciute, società di capitali e così via. L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Inoltre, l’atto pubblico vale come titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) per le obbligazioni di somme di danaro ivi contenute nonché, dal 1° marzo 2006, per le obbligazioni di consegna e rilascio. A norma dell’art. 2699 c.c., il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata: si parla in questo caso di conversione dell’atto pubblico.
Scrittura privata. Diritto civile