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Querela di falso

Enciclopedia on line
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Nel processo civile, la querela di falso toglie l’efficacia di prova legale all’atto pubblico e alla scrittura privata, in quanto è un procedimento che accerta la falsità di questi documenti. Ciò sia che si tratti di falsità materiale, ovvero di mancata corrispondenza tra la realtà e le risultanze estrinseche del documento per un vizio originario, per contraffazione o a causa di un’alterazione; sia che si tratti di falsità ideologica, per cui non sono veri i fatti risultanti dal documento.

La sentenza della querela di falso ha un’efficacia erga omnes, poiché, laddove accerti la falsità del documento, lo priva dei suoi effetti legali. Tale giudizio può essere proposto anche dopo la verificazione della scrittura privata, avendo un oggetto più ampio, purché però non miri a far valere lo stesso vizio. Il giudizio di querela di falso (art. 221 e seg. c.p.c.) è di competenza del tribunale in composizione collegiale e in esso è necessario l’intervento del pubblico ministero. Deve essere chiesto dalla parte personalmente, o da un suo procuratore speciale, tanto in via principale, che in via incidentale, in qualunque stato e grado del processo, finché la verità del documento non sia stata accertata da una sentenza passata in giudicato. Se proposto in via incidentale, l’istruttore chiede alla parte se intende ancora valersi del documento. Se la risposta è negativa, il processo originario prosegue ma il documento non è utilizzabile; se la risposta è affermativa, e il giudice lo ritiene rilevante, autorizza la querela di falso e il documento deve essere depositato in cancelleria. A pena di nullità, la querela deve contenere l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità del documento. Qualsiasi prova è ammissibile, purché idonea a rappresentare la falsità del documento. La sentenza che pronuncia sulla querela di falso è esecutiva solo se passata in giudicato; se di accoglimento produce gli effetti di cui all’art. 480 c.p.p., se di rigetto condanna il querelante a una pena pecuniaria.

Voci correlate

Atto pubblico. Diritto processuale civile

Azione costitutiva

Giudizio di verificazione

Scrittura privata. Diritto processuale civile

Vedi anche
Atto pubblico. Diritto civile L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (artt. 2699-2701 Atto pubblico. Diritto civileAtto pubblico. Diritto civile). Nel nostro ordinamento numerosi atti e ... Scrittura privata Diritto civile La scrittura privata è un documento che proviene direttamente dalla persona alla quale le dichiarazioni in esso contenute sono riferite in forza della sottoscrizione apposta dalla medesima. Elemento essenziale è quindi la sottoscrizione (firma), mentre il testo della scrittura può essere ... documento Qualsiasi oggetto materiale in grado di rappresentare e far conoscere un determinato fatto storico. diritto 1. Tipi di documenti Il documento può essere costituito da un atto scritto che può assumere la forma dell’atto pubblico (➔ atto), redatto da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli ... Tribunale Il tribunale ordinario, al quale insieme agli altri giudici ordinari è attribuito dalla Costituzione l’esercizio della giurisdizione (art. 102, 1° co.), ha sede in ogni capoluogo determinato dalle tabelle ministeriali. Esso è diretto dal presidente del tribunale, nominato di concerto tra il Consiglio ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
  • GIUDIZIO DI VERIFICAZIONE
  • PUBBLICO MINISTERO
  • SCRITTURA PRIVATA
  • PROCESSO CIVILE
Vocabolario
querèla
querela querèla s. f. [dal lat. querela (con tutti e due i sign.), der. di queri «lagnarsi»]. – 1. letter. a. Lamento, parole lamentose: Già desïai con sì giusta querela ... farmi udire (Petrarca); di querele empiendo e di sospiri I fòri...
falso¹
falso1 falso1 agg. [lat. falsus, propr. part. pass. di fallĕre «ingannare»]. – 1. In genere, si definisce falso tutto ciò che è sostanzialmente non vero, ma è creduto o si vuol far passare per vero. In partic.: a. Che non ha fondamento...
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