Nel processo civile, la querela di falso toglie l’efficacia di prova legale all’atto pubblico e alla scrittura privata, in quanto è un procedimento che accerta la falsità di questi documenti. Ciò sia che si tratti di falsità materiale, ovvero di mancata corrispondenza tra la realtà e le risultanze estrinseche del documento per un vizio originario, per contraffazione o a causa di un’alterazione; sia che si tratti di falsità ideologica, per cui non sono veri i fatti risultanti dal documento.
La sentenza della querela di falso ha un’efficacia erga omnes, poiché, laddove accerti la falsità del documento, lo priva dei suoi effetti legali. Tale giudizio può essere proposto anche dopo la verificazione della scrittura privata, avendo un oggetto più ampio, purché però non miri a far valere lo stesso vizio. Il giudizio di querela di falso (art. 221 e seg. c.p.c.) è di competenza del tribunale in composizione collegiale e in esso è necessario l’intervento del pubblico ministero. Deve essere chiesto dalla parte personalmente, o da un suo procuratore speciale, tanto in via principale, che in via incidentale, in qualunque stato e grado del processo, finché la verità del documento non sia stata accertata da una sentenza passata in giudicato. Se proposto in via incidentale, l’istruttore chiede alla parte se intende ancora valersi del documento. Se la risposta è negativa, il processo originario prosegue ma il documento non è utilizzabile; se la risposta è affermativa, e il giudice lo ritiene rilevante, autorizza la querela di falso e il documento deve essere depositato in cancelleria. A pena di nullità, la querela deve contenere l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità del documento. Qualsiasi prova è ammissibile, purché idonea a rappresentare la falsità del documento. La sentenza che pronuncia sulla querela di falso è esecutiva solo se passata in giudicato; se di accoglimento produce gli effetti di cui all’art. 480 c.p.p., se di rigetto condanna il querelante a una pena pecuniaria.
Atto pubblico. Diritto processuale civile
Scrittura privata. Diritto processuale civile