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Azione costitutiva

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Nel diritto, una delle tre forme dell'azione civile di cognizione.

Essa è finalizzata ad ottenere dal giudice la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico o di uno status (art. 2908 c.c.), previo accertamento dei presupposti individuati dal legislatore per ottenere la produzione di un simile effetto.

Al pari delle altre sentenze, anche nella sentenza costitutiva vi è un accertamento. Ma oggetto dell'accertamento non è un diritto soggettivo violato, né - come pure si riteneva nel passato - un diritto potestativo, bensì la sussistenza delle condizioni volute dal legislatore per produrre il mutamento giuridico richiesto, e dunque il diritto a ottenere una modificazione giuridica sul piano sostanziale. All'accertamento di queste condizioni si aggiunge, nella sentenza costitutiva, la pronuncia del mutamento del rapporto giuridico o dello status. Quando il diritto a ottenere la modificazione giuridica viene fatto valere in via di eccezione (per esempio, eccezione di dolo, violenza o errore nel contratto ecc.), l'obiettivo del convenuto è quello di ottenere il rigetto nel merito delle domanda dell'attore, e non anche l'annullamento dell'atto.

L'azione costitutiva ha natura tipica, potendo essere esercitata nei soli casi individuati dallo stesso legislatore (ex art. 2908 c.c.), in quanto rappresenta un'eccezione alla natura dichiarativa della funzione giurisdizionale, la quale si limita generalmente ad accertare un rapporto giuridico preesistente al processo, senza determinare alcuna modifica. Normalmente le sentenze costitutive producono i loro effetti costitutivi, modificativi o estintivi del rapporto giuridico dedotto dal momento in cui passano in giudicato (ex nunc). Talvolta, tuttavia, i loro effetti vengono fatti decorrere, per espressa previsione di legge, dal momento della proposizione della domanda giudiziale (per esempio, art. 464 c.c.) o dal momento in cui è sorto il rapporto che viene modificato (per esempio, art. 1458 c.c.).

Si distingue inoltre tra azioni costitutive necessarie e azioni costitutive non necessarie. Le prime si caratterizzano per il fatto che si può pervenire alla modificazione del rapporto giuridico o dello status soltanto mediante la pronuncia di una sentenza, e mai in via privata. Nelle seconde, invece, l'effetto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico, può ottenersi anche senza ricorrere al giudice, mediante accordo con la controparte. Esempi di sentenze costitutive necessarie sono quelle di separazione personale dei coniugi (art. 150 c.c.) e di divorzio (l. n. 898/1970, art. 3; Procedimento di divorzio), nonché quella di disconoscimento della paternità (art. 244 c.c.). Esempi di sentene costitutive non necessarie sono, invece, quelle di annullamento del contratto per vizio del volere (art. 1427 c.c.), di rescissione del contratto per lesione (art. 1448 c.c.), di risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) o per eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.), o quella he produca gli effetti del contratto che la parte era obbligata a concludere (art. 2932 c.c.).

Secondo una parte della dottrina, una particolare species sarebbe costituita dalle sentenze «determinative», nelle quali il giudice è chiamato a integrare o specificare il contenuto di un diritto o, correlativamente, di un obbligo, che già esiste sul piano sostanziale, ma non è determinato. Se ne riscontrano esempi nella sentenza che determina l'indennità dovuta per la costituzione di una servitù (art. 1032 c.c.) o in quella che determina la misura degli alimenti in caso di bisogno (art. 438 c.c.) o la «normale tollerabilità" delle immissioni (art. 844 c.c.). In realtà, si tratta di ipotesi nelle quali il potere del giudice si estende anche alla determinazione, secondo criteri elastici, dell'oggetto delle obbligazioni individuate dalla legge o dal contratto.

Voci correlate

Accertamento. Diritto processuale civile

Azione. Diritto processuale civile

Interesse ad agire

Approfondimenti di attualità

Sulla condizione di adempimento nella sentenza ex art. 2932 c.c. di Romolo Donzelli

Vedi anche
Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Domanda Atto introduttivo del processo e costitutivo di esso, con il quale si chiede al giudice l’emanazione di un provvedimento a tutela del diritto sostanziale dedotto in giudizio. Il potere di proporre la domanda è costituzionalmente garantito, poiché l’art. 24 Cost. permette a tutti di «agire in giudizio ... Opponibilità. Diritto civile Opponibilità. Diritto civile Si intende per opponibilità in diritto civile la prevalenza di un titolo su altri con esso incompatibili. Ad esempio, se un soggetto dispone la cessazione della qualità di pertinenza di una cosa e la aliena ad un terzo, può verificarsi un conflitto tra coloro che avevano ... condanna La pena inflitta o l’obbligo imposto 1. Diritto processuale civile Una delle tre forme di azione (➔) civile di cognizione. Essa è finalizzata a ottenere dal giudice non solo l’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo che l’attore afferma essere stato violato, ma anche l’accertamento dell’inadempimento ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
  • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
  • INTERESSE AD AGIRE
  • RAPPORTO GIURIDICO
  • DIRITTO SOGGETTIVO
Vocabolario
azióne¹
azione1 azióne1 s. f. [dal lat. actio -onis, der. di agĕre «agire», part. pass. actus]. – 1. a. L’agire, l’operare, in quanto espressione e manifestazione della volontà; s’identifica ora con atto (considerata in questo caso l’azione come...
azione mirata
azione mirata loc. s.le f. Azione programmata, che mira a conseguire un obiettivo o uno scopo preventivamente identificati. ◆ In partnership con il Cnr e l’Istituto superiore Sant’Anna di Pisa, Marconi realizzerà il nuovo polo di ricerca...
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