Nel diritto processuale, interesse a ottenere un bene (accertamento, costituzione di una situazione giuridica, restituzione o riparazione) a opera degli organi pubblici (giurisdizionali, amministrativi).
Nel processo civile l’interesse ad agire costituisce, insieme alla legittimazione ad agire e alla possibilità giuridica, una condizione dell’azione. Ciò comporta che esso debba esistere durante tutta la durata del processo. E così, laddove non sia presente nella domanda, costituendo un suo requisito di natura sostanziale, il giudice non può arrivare a esaminare il merito della causa ma si deve arrestare a una fase precedente e pronunciare una sentenza di rito. Se, al contrario, l’interesse ad agire venisse meno nel corso della causa, si configurerebbe la cessazione della materia del contendere, con conseguente e relativa pronuncia di rito. L’interesse ad agire deve esistere anche e soprattutto nella fase di decisione della causa; infine, in quella d’impugnazione, altrimenti quest’ultima deve essere dichiarata inammissibile. La mancanza dell’interesse ad agire può essere rilevata anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, come prevede l’art. 100 c.p.c., disponendo che «per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse».
La maggior parte dei giuristi identifica l’interesse ad agire nel bisogno di tutela giurisdizionale da parte del singolo, nel caso in cui egli, vantando un diritto rilevante per l’ordinamento, lo veda leso o inattuato e necessiti, rispettivamente, il ripristino dello status quo ante o la sua attuazione mediante l’esperimento dell’azione giudiziale. L’interesse ad agire è l’affermazione dei fatti previsti dalle norme che legittimano il ricorso alla tutela tipica, quella espressamente prevista dal legislatore e non, invece, l’esistenza reale di tali fatti, giacché altrimenti ci si troverebbe di fronte al risultato del processo: la sentenza di merito.
Nell’azione di condanna, l’interesse ad agire si fa valere nell’affermazione dei fatti costitutivi e lesivi del diritto. In caso di tutela di mero accertamento, esso consiste nel vanto o nella contestazione del diritto. Nell’azione costitutiva necessaria è nell’affermazione dei fatti previsti dalla norma che impone, al verificarsi di determinate circostanze, il ricorso agli organi giurisdizionali per ottenere la costituzione, modificazione o estinzione del rapporto giuridico. Infine, nella richiesta di tutela costitutiva non necessaria, l’interesse ad agire consisterà, come nella condanna, nell’affermazione dei fatti costitutivi e lesivi del diritto. Nella fase d’impugnazione l’interesse ad agire è nella soccombenza nel precedente grado di giudizio della parte che impugna. Ma, diversamente dall’interesse ad agire in primo grado, nella fase d’impugnazione, esso deve esistere realmente e non deve essere soltanto affermato. Ciò per l’evidente ragione che è facilmente ravvisabile nella stessa sentenza impugnata e non implica, per la valutazione della sua esistenza, l’esperimento dell’impugnazione. Infine, si parla di interesse ad agire nell’esecuzione forzata, ma ciò è improprio in quanto unica condizione di tale procedimento è costituita dal titolo esecutivo.
Azione. Diritto processuale civile