Nel diritto processuale civile, l’attività giudiziale volta a eliminare la controversia mediante l’accertamento incontrovertibile (con forza di giudicato) dell’esistenza o inesistenza del diritto soggettivo in base al quale è sorta (art. 2909 c.c.). Tutte le azioni di cognizione, anche quelle di condanna e costitutive, presuppongono l’accertamento, essendo finalizzate alla produzione del giudicato sostanziale; tra di esse l’azione di accertamento mero assume un ruolo specifico, giacché si esaurisce con la dichiarazione dell’esistenza o dell’inesistenza del diritto fatto valere in giudizio.
Tale azione costituisce pertanto la tutela cognitiva minima, poiché con essa l’attore tende a risolvere una controversia, sorta in conseguenza della contestazione, da parte di un terzo, dell’esistenza o dell’ampiezza di un diritto soggettivo, oppure a seguito del vanto, sempre da parte di un terzo, di un diritto soggettivo incompatibile con quello dell’effettivo titolare. Nel primo caso si parla di accertamento dell’esistenza del proprio diritto (azione di mero accertamento positivo); nel secondo di accertamento dell’inesistenza del diritto vantato dal terzo (azione di mero accertamento negativo). Ne consegue che l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) attraverso l’azione di mero accertamento non può consistere in uno stato di incertezza del proprio diritto meramente soggettivo. Occorre che l’incertezza presenti i caratteri dell’attualità e dell’obiettività, che sia cioè già in atto nel momento in cui si agisce in giudizio e si manifesti in fatti o atti concreti, che provengano da terzi e creino un’effettiva situazione di incertezza giuridica. Si parla, invece, di accertamento incidentale quando, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., l’accertamento interessa una questione la cui risoluzione ha carattere pregiudiziale rispetto a quella principale dedotta in giudizio (Pregiudizialità. Diritto processuale civile). Tale accertamento non ha sempre l’efficacia propria del giudicato, ma solo quando ciò sia previsto dalla legge, o richiesto da una delle parti. Negli altri casi la decisione ha efficacia meramente incidentale, limitata alla risoluzione della controversia nell’ambito della quale è sorta, e dunque può ancora essere oggetto di un autonomo giudizio.
Azione. Diritto processuale civile
Cosa giudicata. Diritto processuale civile