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Processo civile

Enciclopedia on line
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In generale, con il termine processo si intende il complesso delle attività e delle forme mediante le quali appositi organi prestabiliti dalla legge esercitano, con l’osservanza di determinate modalità, il potere di giurisdizione, cioè attuano nel caso concreto il comando della legge.

Il processo civile, in particolare, è disciplinato innanzitutto dal codice di procedura civile, ma anche da numerose leggi speciali, ha la funzione di tutelare i diritti soggettivi assicurando in tal modo una delle principali garanzie costituzionali del nostro ordinamento, ovvero il diritto di azione, di cui all’art. 24 Cost.

Il processo civile deve tuttavia svolgersi nel rispetto di altre norme costituzionali. Innanzitutto, l’art. 111 Cost. esige un «giusto processo regolato dalla legge» e che ogni processo si svolga in un tempo ragionevole nel contraddittorio tra le parti, nonché in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale. L’art. 102 prevede invece che la funzione giurisdizionale, e quindi anche quella civile, sia esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, i quali, ai sensi dell’art. 101 sono soggetti soltanto alla legge.

Per raggiungere il proprio obiettivo di tutelare i diritti soggettivi, il processo civile si articola in vari tipi di attività. Innanzitutto vi è il processo di cognizione (Accertamento. Diritto processuale civile), disciplinato dal libro II del codice di procedura civile, che può essere di mero accertamento, se l’attore si limita a chiedere l’accertamento dell’esistenza e del modo di essere del diritto soggettivo, di condanna, se l’attore oltre all’accertamento chiede al giudice la condanna del convenuto alla reintegrazione del diritto soggettivo affermato come leso o violato, o, infine, costitutivo se con la propria domanda l’attore promuove un’azione costitutiva, cioè rivolta a ottenere dal giudice un provvedimento di costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico, ai sensi dell’art. 2908 c.c. In secondo luogo, vi è il processo civile di esecuzione forzata, disciplinato dal libro III del codice di procedura civile, il quale è finalizzato a far ottenere al titolare del diritto soggettivo la concreta realizzazione del proprio diritto risultante dal titolo esecutivo. In terzo luogo, vi è il processo cautelare che serve per ottenere un provvedimento idoneo a impedire che nelle more del processo di cognizione o di esecuzione il diritto oggetto dell’azione di merito subisca un pregiudizio tale da rendere inutile o infruttuoso il successivo provvedimento di merito. Vi è, infine, un quarto tipo di attività, che prende il nome di volontaria giurisdizione, che si svolge di fronte al giudice civile e che perciò può farsi rientrare nella nozione di processo civile, pur discostandosi sensibilmente dalle attività sopra indicate, in quanto il suo oggetto non è la tutela dei diritti soggettivi ma la cura o la gestione di interessi privati. In quest’ultimo caso il processo civile segue principalmente la disciplina delle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, di cui agli art. 737 ss. c.p.c.

Alle diverse funzioni svolte dai vari tipi di processo civile corrispondono diverse caratteristiche strutturali. Tipica del processo di cognizione è l’idoneità del provvedimento conclusivo ad acquistare gli effetti di giudicato, ai sensi degli art. 324 c.p.c. e 2909 c.c. Caratteristica distintiva del processo di esecuzione forzata è il possibile impiego della forza al fine di attuare praticamente il diritto soggettivo consacrato nel titolo esecutivo. Il processo cautelare, data la sua funzione strumentale al processo di cognizione o a quello di esecuzione, non ha una propria autonomia strutturale, sicché di volta in volta condividerà le caratteristiche strutturali di quelle azioni. Infine, peculiare della giurisdizione volontaria è il concludersi con provvedimenti inidonei al giudicato, che sono anzi revocabili e modificabili in ogni tempo, ai sensi dell’art. 742 c.p.c.

Voci correlate

Accertamento. Diritto processuale civile

Azione. Diritto processuale civile

Esecuzione forzata

Provvedimenti cautelari

Approfondimenti di attualità

Processo (ragionevolmente) breve di Antonio Carratta

Vedi anche
parte diritto In diritto civile, parte del negozio giuridico è sia il soggetto che concretamente ha compiuto la manifestazione di volontà, sia il soggetto nella cui sfera giuridica si producono gli effetti del negozio. Nel diritto dei contratti, nel primo caso si parla di parte in senso formale, nel secondo ... Convenuto Nel processo civile, colui contro il quale l’attore fa valere la domanda giudiziale e che, di conseguenza, viene chiamato a esercitare in condizioni di parità il suo diritto di difesa davanti al giudice. Affinché il convenuto possa preparare adeguatamente le sue difese, attraverso l’atto contrapposto ... Domanda Atto introduttivo del processo e costitutivo di esso, con il quale si chiede al giudice l’emanazione di un provvedimento a tutela del diritto sostanziale dedotto in giudizio. Il potere di proporre la domanda è costituzionalmente garantito, poiché l’art. 24 Cost. permette a tutti di «agire in giudizio ... Esecuzione forzata Con riferimento al processo civile, è l’attività giurisdizionale cui ricorre il creditore quando il debitore non adempie spontaneamente al suo obbligo. Sono parti del processo esecutivo: l’ufficiale giudiziario, il giudice dell’esecuzione, il creditore procedente e il debitore esecutato. Per poter dar ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
  • GIURISDIZIONE VOLONTARIA
  • ESECUZIONE FORZATA
  • DIRITTO SOGGETTIVO
  • RAPPORTO GIURIDICO
Altri risultati per Processo civile
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    Enciclopedia Italiana - VI Appendice (2000)
    Stefano Petitti (XXVIII, p. 280; App. II, ii, p. 612; III, ii, p. 488; V, iv, p. 278) L'esigenza di riforma del processo civile Nell'ultimo decennio il p. c. è stato oggetto di numerosi interventi legislativi tra cui principalmente la l. 26 nov. 1990 nr. 353, recante provvedimenti urgenti per il p. ...
  • PROCESSO CIVILE
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    Nicola Picardi (XXVIII, p. 280; App. II, II, p. 612; III, II, p. 488) Il codice entrato in vigore nel 1942, e successivamente riformato, ha regolato il nostro p.c. per oltre 40 anni. La Corte costituzionale ha, infatti, inciso solo su alcune disposizioni marginali e lo stesso legislatore si è limitato ...
Vocabolario
civile
civile agg. [dal lat. civilis, der. di civis «cittadino»]. – 1. Di cittadino, dei cittadini, considerati come parte d’uno stato e con particolare riguardo alla loro convivenza in seno allo stato: diritto c., in senso ampio, il complesso...
processare
processare v. tr. [der. di processo] (io procèsso, ecc.). – 1. Sottoporre a processo civile, penale, disciplinare, ecc. (è usato spec. nella forma passiva): essere processato da un tribunale ordinario, da un tribunale militare; fu processato...
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