In diritto, principio fondamentale del rapporto processuale, secondo il quale il giudice, salvo che la legge non disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è stata proposta non è stata citata e non è comparsa (art. 101 c.p.c.). È sancito nel secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, che recita: «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale».
Origini del contraddittorio. - Già prima della riforma costituzionale che ha introdotto il suddetto comma (l. 2/1999), la garanzia costituzionale del principio del contraddittorio veniva desunta dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, che stabiliscono il diritto di agire e difendersi delle parti in giudizio in condizioni di parità tra di loro. Affinché sia rispettato il principio del contraddittorio è necessario e sufficiente che la controparte sia stata messa a conoscenza, con la notificazione, dell'esistenza di un processo contro di lei e che sia in condizione di avvalersi degli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione per la difesa, a prescindere dalla sua decisione di non essere formalmente presente in giudizio (Contumacia. Diritto processuale civile); ovvero che, a prescindere dalla regolare notificazione dell'atto di citazione, il convenuto sia presente fisicamente nel processo.
Attuazione del principio. - Il giudice deve verificare il rispetto del principio del contraddittorio nella prima udienza, controllando che l'atto di citazione sia regolare e che sia stato notificato alle parti necessarie del processo, affinché questo si svolga nei confronti di tutti i litisconsorti; in caso di irregolarità, l'istruttore adotta i provvedimenti per la restaurazione del contraddittorio leso. Il rispetto del principio del contraddittorio implica che la parte che senza colpa sia incorsa in decadenze venga rimessa in termini, ovvero che, previa sommaria verifica della legittimità dell'impedimento, le sia restituita la possibilità di compiere una data attività nei termini assegnati dalla legge.
Il rispetto del principio del contraddittorio non riguarda solo la fase iniziale del processo; a esso deve essere improntato l'intero procedimento, nell'ambito del quale debbono essere predeterminati modi e termini per la deduzione delle affermazioni e controdeduzioni delle parti nonché delle istanze istruttorie contrapposte, oltre ai necessari meccanismi recuparatori. Nei casi stabiliti dalla legge il giudice può pronunciarsi sulla domanda prima che colui contro il quale è proposta ne sia venuto a conoscenza: così, nel procedimento per decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale il provvedimento contenente l'ingiunzione di pagamento solo dopo essere stato emesso dal giudice viene notificato al debitore ingiunto, il quale può opporsi a esso entro un termine di 40 giorni, introducendo il rito ordinario ed evitando che il decreto sommariamente adottato diventi definitivo passando in giudicato. Nei casi in cui, per la tutela dei diritti soggettivi lesi, il legislatore ha previsto l'adozione del rito camerale – nell'ambito del quale le modalità del contraddittorio sono rimesse alla discrezionalità del giudice – il rispetto dei principi costituzionali impone che il procedimento venga arricchito delle garanzie proprie della cognizione piena.
Principio del contraddittorio. Diritto processuale penale