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Citazione

Enciclopedia on line
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Atto introduttivo del processo ordinario di cognizione, con il quale l’attore propone la domanda e conviene in giudizio la controparte, invitandola a comparire in udienza nella data fissata. Svolge due funzioni principali (la cosiddetta vocatio in ius, ovvero la chiamata in giudizio del convenuto, e la cosiddetta editio actionis, ovvero la proposizione della domanda giudiziale), in ordine alle quali il c.p.c. disciplina il contenuto della citazione (art. 163 c.p.c.) e il suo regime di validità (art. 164 c.p.c.).

Con riguardo al primo profilo funzionale, la citazione deve dunque contenere l’indicazione dell’organo giudiziario adito, delle parti, della data dell’udienza di comparizione, nonché l’invito rivolto alla controparte a costituirsi tempestivamente, avvertendola delle decadenze in cui potrà incorrere. In ordine alla seconda funzione, invece, la citazione deve contenere gli elementi identificativi dell’azione esercitata, ovvero in particolare l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda (causa petendi), la determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum mediato) e le relative conclusioni (petitum immediato). In ordine alla preparazione delle successive attività processuali è richiesto anche che siano indicati specificamente i mezzi di prova di cui l’attore intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione. L’attore deve inoltre indicare il nome e il cognome del suo difensore, nonché, qualora sia stata già rilasciata, la procura.

La citazione, debitamente sottoscritta, è consegnata all’ufficiale giudiziario che la notifica alla controparte. In ciò si apprezza la caratteristica strutturale che distingue l’introduzione del giudizio mediante citazione a udienza fissa o mediante ricorso. In quest’ultimo caso, infatti, dell’atto introduttivo prende conoscenza prima il giudice adito, a cui compete la fissazione con decreto della data d’udienza, e solo successivamente il convenuto.

Voci correlate

Causa petendi

Domanda

Petitum

Ricorso. Diritto processuale civile

Vedi anche
Domanda Atto introduttivo del processo e costitutivo di esso, con il quale si chiede al giudice l’emanazione di un provvedimento a tutela del diritto sostanziale dedotto in giudizio. Il potere di proporre la domanda è costituzionalmente garantito, poiché l’art. 24 Cost. permette a tutti di «agire in giudizio ... parte diritto In diritto civile, parte del negozio giuridico è sia il soggetto che concretamente ha compiuto la manifestazione di volontà, sia il soggetto nella cui sfera giuridica si producono gli effetti del negozio. Nel diritto dei contratti, nel primo caso si parla di parte in senso formale, nel secondo ... Causa petendi Espressione latina («ragione del domandare») con la quale si indica l’insieme dei fatti che, alla luce della norma di legge invocata, hanno l’effetto di costituire il diritto soggettivo fatto valere in giudizio con la domanda proposta. I fatti che confluiscono nella causa petendi vengono pertanto detti ... azione diritto 1. L’azione nel diritto processuale civile Diritto di agire in giudizio per ottenere la tutela giurisdizionale, che l’art. 24, co. 1, Cost. garantisce a tutti, sulla base della mera affermazione che un proprio diritto è stato violato. L’azione viene individuata, perciò, nel potere processuale ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
  • DOMANDA GIUDIZIALE
  • CAUSA PETENDI
Vocabolario
citazióne
citazione citazióne s. f. [dal lat. tardo citatio -onis]. – 1. L’atto del citare o dell’esser citati; nel processo civile, l’atto con cui si propone la domanda giudiziale: mandare, notificare, ricevere una citazione; nel processo penale,...
citazionismo
citazionismo s. m. [der. di citazione]. – Tendenza a citare, a fare riferimenti; il termine è usato nella critica letteraria e dell’arte (dove è detto anche anacronismo), con allusione a opere letterarie, pittoriche, architettoniche, ecc.,...
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