Atto introduttivo del processo ordinario di cognizione, con il quale l’attore propone la domanda e conviene in giudizio la controparte, invitandola a comparire in udienza nella data fissata. Svolge due funzioni principali (la cosiddetta vocatio in ius, ovvero la chiamata in giudizio del convenuto, e la cosiddetta editio actionis, ovvero la proposizione della domanda giudiziale), in ordine alle quali il c.p.c. disciplina il contenuto della citazione (art. 163 c.p.c.) e il suo regime di validità (art. 164 c.p.c.).
Con riguardo al primo profilo funzionale, la citazione deve dunque contenere l’indicazione dell’organo giudiziario adito, delle parti, della data dell’udienza di comparizione, nonché l’invito rivolto alla controparte a costituirsi tempestivamente, avvertendola delle decadenze in cui potrà incorrere. In ordine alla seconda funzione, invece, la citazione deve contenere gli elementi identificativi dell’azione esercitata, ovvero in particolare l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda (causa petendi), la determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum mediato) e le relative conclusioni (petitum immediato). In ordine alla preparazione delle successive attività processuali è richiesto anche che siano indicati specificamente i mezzi di prova di cui l’attore intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione. L’attore deve inoltre indicare il nome e il cognome del suo difensore, nonché, qualora sia stata già rilasciata, la procura.
La citazione, debitamente sottoscritta, è consegnata all’ufficiale giudiziario che la notifica alla controparte. In ciò si apprezza la caratteristica strutturale che distingue l’introduzione del giudizio mediante citazione a udienza fissa o mediante ricorso. In quest’ultimo caso, infatti, dell’atto introduttivo prende conoscenza prima il giudice adito, a cui compete la fissazione con decreto della data d’udienza, e solo successivamente il convenuto.
Ricorso. Diritto processuale civile