Il soggetto investito di funzioni di assistenza e talvolta di rappresentanza di una delle parti di un procedimento. Nell’ambito del processo civile, penale, amministrativo, la parte non può compiere attività processuale senza il patrocinio di un difensore, se non in casi eccezionali. Il difensore, attraverso la procura a lui conferita, assume le parti del suo rappresentato e garantisce, nel processo, quella difesa tecnica necessaria per esercitare al meglio la tutela della situazione giuridica vantata dal suo cliente. Per esercitare tali funzioni è necessario che il difensore sia un avvocato. Poiché attraverso l’opera di un difensore si attua il diritto alla difesa, garantito dalla Costituzione e relativo alle situazioni giuridiche protette, lo Stato ha previsto (in attuazione dell’art. 3, co. 2, Cost.) ipotesi di patrocinio delle quali si sobbarca i costi garantendo una difesa tecnica e competente anche ai non abbienti (l. n. 134/2001). Nel giudizio penale è sempre necessaria la difesa tecnica e pertanto sono previste nomine di difensore d’ufficio, chiamati a garantire la tutela in udienza anche a chi non si è dotato di un difensore di fiducia.
Procuratore. Diritto processuale civile