In generale, colui che sta in giudizio (civile, penale, amministrativo) accanto alla parte e la ‘assiste’. Nel processo civile, per esercitare il diritto di difesa è necessaria l’assistenza di un difensore, tranne in circostanze limitatissime (art. 82, co. 1, e 417 c.p.c.). All'avvocato viene conferita una procura alle liti (art. 83 c.p.c.), in base alla quale rappresenta la parte nel giudizio e vi compie tutti gli atti processuali nell’interesse del suo cliente; in assenza di procura le attività svolte dall’avvocato sono nulle, ma è possibile la sanatoria successiva ai sensi dell'art. 182, secondo comma, c.p.c. L’avvocato è tenuto, nel processo, a svolgere la sua attività ispirandola ai principi di lealtà e probità (art. 88), nei confronti sia del proprio cliente sia dell’avvocato avversario.
L’avvocato deve aver superato un esame statale di abilitazione ed essere iscritto all’ordine professionale nel distretto di residenza, al quale ordine risponde disciplinarmente sotto il profilo deontologico. Per assumere la difesa innanzi alle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti) l’avvocato deve essere iscritto in un apposito albo tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.
Poiché attraverso l’attività di un avvocato la parte esercita il diritto alla difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), l’ordinamento statale ha ritenuto di doverla garantire a tutti i cittadini apprestando strumenti normativi che prevedano, in casi di indigenza (accertata dai Consigli dell’Ordine), il patrocinio a spese dello Stato (l. n. 134/2001). I rapporti economici tra avvocati e parti sono stati a lungo regolati in base a tariffe promulgate dal ministro della Giustizia; il sistema delle tariffe legalmente approvate è stato però abrogato dal d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 24/2012. La l. n. 248/2006 ha abolito il divieto del patto di quota lite e pertanto l’avvocato può ricevere in pagamento una quota economica del risultato positivo del giudizio.
Nel diritto canonico esiste la possibilità per la parte, ovvero per la persona fisica o giuridica, di costituirsi nel giudizio come procuratore o avvocato (can. 1481). Laddove il giudice non abbia ritenuto necessaria l’assistenza di un procuratore o di un avvocato, la parte può comparire in giudizio anche personalmente, o per mezzo del proprio rappresentante nel caso di persona giuridica. Nel giudizio penale canonico la parte deve sempre avere un avvocato, sia che lo indichi essa stessa, sia che le sia assegnato d’ufficio dal giudice. Nel giudizio contenzioso che si occupi di minori o verta sul bene pubblico (fatta eccezione per le cause matrimoniali) il giudice è tenuto a costituire d’ufficio un difensore. La parte non può che avere un solo procuratore: è vietato espressamente il rapporto di subdelega, mentre è prevista la possibilità di avere più avvocato nello stesso procedimento. Prima di assumere l’incarico procuratore e avvocato devono depositare presso il tribunale un mandato autentico, a pena di nullità. L’avvocato e il procuratore possono rinunciare all’incarico o essere rimossi d’ufficio dal giudice. Per avere effetto la rimozione, che avviene sempre per decreto, va comunque intimata e devono essere informate anche le parti avverse.
Procuratore. Diritto processuale civile