Organo ausiliare del Governo, disciplinato dal r.d. n. 1611/1933 che, all’art. 1, attribuisce a esso «la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo ..., innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede». Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale il Governo viene rappresentato e difeso dall’avvocato generale o da un suo sostituto (art. 20, co. 3, l. n. 87/1953). Il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è generale ed esclusivo, potendo la difesa delle amministrazioni dello Stato essere conferita a liberi professionisti solo per casi e motivi eccezionali, previa emanazione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro interessato e sentito il parere dell’avvocato generale (art. 5, r.d. n. 1611/1933). L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa anche di «amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza dello Stato», purché sia stata a tali fini autorizzata da una legge, un regolamento o «altro provvedimento approvato con decreto del presidente della Repubblica» (art. 43). Nel difendere l’amministrazione, gli avvocati dello Stato «non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme richiedono il mandato speciale», essendo sufficiente che risulti la loro qualità (art. 1, co. 2). Presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato vanno effettuate tutte le notificazioni dei procedimenti di cui è parte l’amministrazione (art. 11). L’Avvocatura dello Stato esercita anche una funzione consultiva relativa, in particolare, a pareri legali richiesti dalle amministrazioni e alla redazione di schemi di contratto. Gli uffici sono costituiti da una avvocatura generale, con sede in Roma, e dalle singole avvocature distrettuali che «hanno sede in ciascun capoluogo di regione» e, comunque, in ogni sede di Corte di appello.