Atto processuale di parte rivolto al giudice con funzione di impulso processuale.
In genere il ricorso rappresenta la forma delle istanze che la parte indirizza al giudice al di fuori dell’udienza. Ciò avviene nel processo di cognizione, dove con il ricorso la parte può, per esempio, sollecitare provvedimenti ordinatori, avanzando istanze per l’abbreviazione di termini o per l’anticipazione dell’udienza. Questa funzione risulta potenziata nel processo esecutivo in cui sovente l’intervento del giudice deve essere provocato dalla parte interessata. Per questa ragione il ricorso assume la forma tipica (art. 486 c.p.c.) che l’ordinamento prevede per la proposizione al giudice dell’esecuzione delle istanze, come quella di vendita o assegnazione, nonché delle domande, come accade nelle opposizioni all’esecuzione quando queste devono essere proposte direttamente al giudice dell’esecuzione stesso. In quest’ultimo caso, peraltro, il ricorso assume precisamente la funzione di atto introduttivo del giudizio.
D’altro canto questa funzione è assegnata al ricorso anche in altri ambiti. Significativo è il caso del processo di cognizione riservato alla decisione delle controversie di lavoro, nel quale la domanda si propone con ricorso (art. 414 c.p.c.) anziché con la tecnica ordinaria della citazione a udienza fissa.
In questo caso il contenuto dell’atto introduttivo risulta privo della vocatio in ius, in quanto il ricorso va subito depositato in cancelleria e spetta successivamente al giudice emettere un decreto di fissazione dell’udienza che l’attore notificherà al convenuto assieme al ricorso. Inoltre, il ricorso è la forma tipica per l’introduzione dei procedimenti cautelari (art. 669 bis c.p.c.) e di quelli camerali (art. 737 c.p.c.), nonché per l’introduzione del giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione (art. 360 c.p.c.; Ricorso per cassazione. Diritto processuale civile).
In quanto atto di parte, il contenuto del ricorso deve osservare le prescrizioni di forma richieste in generale dall’art. 125 c.p.c. La diversa funzione che l’ordinamento può assegnare al ricorso impone, peraltro, di riferirsi alle diverse disposizioni che ne disciplinano il contenuto nei diversi ambiti in cui esso è previsto.
La riforma del processo civile: il procedimento sommario di cognizione di Giorgetta Basilico