Considerando il processo come una serie di atti finalizzati alla decisione della controversia, l’atto processuale è ciascuno di essi. Per regola generale deve essere compiuto nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, salvo che la legge non prescriva specifici requisiti di forma (Nullità. Diritto processuale civile). Generalmente si distingue tra atto del giudice, più correttamente definiti provvedimenti, e atto di parte. Riguardo a questi ultimi, il codice di procedura civile da un lato detta una disciplina generale del loro contenuto (art. 125), dall’altro prescrive dettagliati requisiti di forma per taluni casi come, ad esempio, per l’atto con cui l’attore propone la domanda (citazione: art. 163 c.p.c.) o per il primo atto difensivo del convenuto (comparsa di risposta: art. 167 c.p.c.). Riguardo, invece, ai provvedimenti, il codice di procedura civile disciplina in generale i requisiti di forma delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti (art. 132, 134, 135).
Nullità. Diritto processuale civile
Provvedimento. Diritto processuale civile