Una delle forme con cui il giudice può emettere provvedimenti, accanto alla sentenza e all’ordinanza. Secondo l’art. 135 c.p.c., il decreto viene pronunciato d’ufficio o su istanza di parte (scritta o orale), generalmente in assenza di contraddittorio. È un atto normalmente non motivato, salva diversa indicazione della legge, «datato e sottoscritto dal giudice» o dal presidente del collegio. La forma del decreto viene prevista dalla legge per una molteplicità di ipotesi e per diverse finalità, tra cui: il decreto ingiuntivo, con il quale il giudice ingiunge il pagamento di una somma di denaro o di una cosa mobile (art. 633 ss. c.p.c.); il decreto cautelare emanato senza la convocazione della controparte (art. 669 sexies c.p.c.); il provvedimento di giurisdizione volontaria o, comunque, emanato in camera di consiglio (art. 737 c.p.c.); i provvedimenti a carattere ordinatorio e relativi all’organizzazione del lavoro giudiziario. L’efficacia e l’impugnabilità del decreto variano a seconda del suo oggetto.
Ordinanza. Diritto processuale civile
Provvedimento. Diritto processuale civile
Sentenza. Diritto processuale civile