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Opposizione all’esecuzione

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Opposizione all’esecuzione

In generale, rimedio processuale cognitivo volto ad accertare la legittimità dell’attività esecutiva. Il processo esecutivo, infatti, orientato all’attuazione coattiva da parte dello Stato delle obbligazioni civili rimaste inadempiute, non ha funzione e struttura dichiarativa e rimette alle parti l’onere di avviare parentesi cognitive specifiche ogni qual volta ricorra la necessità di accertare situazioni sostanziali o processuali in grado di influire sul processo esecutivo stesso. Il codice di procedura civile contempla tre diverse tipologie di opposizione.

L’opposizione all’esecuzione in senso stretto è riservata alla parte esecutata ed è volta a contestare l’esistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata, ovvero il fondamento stesso dell’attività esecutiva. Ciò può avvenire lamentando l’inesistenza del diritto sostanziale da porre in esecuzione, oppure l’inefficacia o l’inesistenza del titolo esecutivo, oppure, ancora, la pignorabilità dei beni.

L’opposizione agli atti esecutivi è, invece, riservata a tutti coloro che hanno preso parte al processo esecutivo ed è volta a contestare la regolarità formale dei singoli atti del processo esecutivo, per cui con essa non si vuole contestare l’esecuzione in sé, ma le modalità con le quali essa si svolge in concreto.

L’opposizione di terzo all’esecuzione, infine, è il rimedio riservato a colui che non ha assunto la qualità di parte del processo esecutivo e con il quale il terzo fa valere la proprietà o altro diritto reale sui beni oggetto di pignoramento. Le opposizioni ora indicate si svolgono autonomamente rispetto al processo esecutivo e influiscono su di esso in caso di loro accoglimento (cessazione del processo esecutivo per inesistenza del diritto consacrato dal titolo, dichiarazione di nullità dell’atto ecc.) o, nel caso in cui ne ricorrano i relativi presupposti, qualora le parti ottengano la sospensione del processo esecutivo in attesa della decisione sull’opposizione.

Voci correlate

Esecuzione forzata

Vedi anche
Codice di procedura civile Il codice di procedura civile (c.Codice di procedura civilec.) attualmente vigente (dal 21 aprile 1942) fu approvato con r.d. del 28 ottobre 1940. Fu redatto da L. Conforti, che si valse del consiglio di illustri professori, in particolare di P. Calamandrei, indicato come l’autore della Relazione al ... Esecuzione forzata Con riferimento al processo civile, è l’attività giurisdizionale cui ricorre il creditore quando il debitore non adempie spontaneamente al suo obbligo. Sono parti del processo esecutivo: l’ufficiale giudiziario, il giudice dell’esecuzione, il creditore procedente e il debitore esecutato. Per poter dar ... opposizione astronomia Configurazione celeste di due astri, le cui longitudini celesti geocentriche differiscono di 180°. Quando i pianeti con orbita esterna a quella della Terra sono in opposizione con il Sole, sono nelle migliori condizioni per l’osservazione, poiché a tale momento culminano a mezzanotte e si ... Pignoramento Atto iniziale dell’espropriazione forzata, che ha la funzione di individuare e vincolare determinati beni del debitore alla soddisfazione del creditore di una somma di denaro (art. 491 c.p.c.). Consiste nell’ingiunzione che, su istanza del creditore, l’ufficiale giudiziario «fa al debitore di astenersi ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • CODICE DI PROCEDURA CIVILE
  • OPPOSIZIONE DI TERZO
  • ESECUZIONE FORZATA
  • DIRITTO REALE
Vocabolario
tìtolo
titolo tìtolo s. m. [dal lat. titŭlus]. – 1. Con riferimento all’antichità romana (per la quale è di uso frequente, anche oggi, la forma lat. titulus), iscrizione apposta alle immagini degli antenati; più genericam., iscrizione sopra statue,...
programma
programma s. m. [dal lat. tardo programma -mătis, gr. πρόγραμμα -ματος, der. di προγράϕω, propr. «scrivere prima»] (pl. -i). – 1. Enunciazione particolareggiata, verbale o scritta, di ciò che si vuole fare, d’una linea di condotta da seguire,...
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