Nel processo civile, colui contro il quale l’attore fa valere la domanda giudiziale e che, di conseguenza, viene chiamato a esercitare in condizioni di parità il suo diritto di difesa davanti al giudice. Affinché il convenuto possa preparare adeguatamente le sue difese, attraverso l’atto contrapposto alla domanda introduttiva dell’attore, deve essere messo a conoscenza dell’esercizio dell’azione e avvisato delle sue facoltà. L’autonomia e la disponibilità del diritto di difesa del convenuto implicano che esso non sia affatto obbligato a svolgere le sue difese, e che possa quindi decidere di rimanere volontariamente contumace, senza che questa presa di posizione determini automaticamente l’accoglimento della domanda avversaria. Ove il convenuto decida di partecipare attivamente al processo, gli strumenti a sua disposizioni sono le eccezioni e la domanda riconvenzionale.
Parte. Diritto processuale civile
La ragionevole durata del processo e l'autorizzazione alla chiamata del terzo ad istanza del convenuto di Fabio Cossignani
Compatibilità tra domanda riconvenzionale ed eccezione di compromesso di Fabio Cossignani