Nel processo civile, genericamente, le difese della parte convenuta volte a impedire l’accoglimento della domanda proposta dall’attore.
Si usa distinguere tra le eccezione processuali o eccezioni di rito, atte a rilevare la presenza di un vizio formale o extraformale del processo, così da provocarne la chiusura in rito, e le eccezioni sostanziali o eccezioni di merito, con le quali, al contrario, si fa valere l’efficacia estintiva, impeditiva o modificativa (art. 2697, co. 2, c.c.) che appartiene a un fatto sul piano del diritto materiale, con il conseguente effetto di provocare una pronuncia di rigetto della domanda nel merito della controversia.
Un’ulteriore distinzione è quella tra eccezione rilevabili d’ufficio ed eccezione rilevabili su istanza di parte (art. 112 c.p.c.), che va apprezzata non solo con riferimento al rapporto tra poteri delle parti e poteri del giudice, ma anche sul piano concernente il regime delle preclusioni che colpisce ciascuna delle due categorie.
Vengono inoltre qualificate come eccezioni anche le cosiddette mere difese del convenuto, ovvero la contestazione dei fatti costitutivi allegati dall’attore e posti dallo stesso a fondamento della domanda.
Infine, la particolare categoria delle eccezione riconvenzionali individua le eccezioni caratterizzate dal riferirsi a effetti giuridici – costituiti frequentemente da diritti potestativi – che possono essere fatti valere in giudizio non solo come tali, ovvero con lo strumento della domanda riconvenzionale, ma anche come meri fatti.
L’eccezione si verifica quando una o più variabili che controllano un dato sistema assumono un valore al di fuori di un predefinito intervallo di normalità. L’individuare e l’evidenziare i soli casi che si distinguono dalla normalità permette di aumentare l’efficienza di un sistema di controllo o di gestione, sia pure a scapito della conoscenza dei dettagli del processo sotto controllo. Un eccezione sistema di controllo per eccezione è un sistema informativo in cui, per ogni parametro, viene definito un intervallo, detto di normalità. Finché ogni variabile si mantiene nei limiti prefissati, il sistema non reagisce e, in particolare, non produce alcuna informazione; in caso contrario viene invece prodotta una segnalazione di eccezione. Data la criticità nella scelta dei valori di normalità questi generalmente vengono definiti dopo un’accurata analisi mediante sistemi informativi tradizionali oppure, anche, possono venire definiti dinamicamente, man mano che aumentano le conoscenze sul sistema.
Compatibilità tra domanda riconvenzionale ed eccezione di compromesso di Fabio Cossignani