Nel processo civile, attività attraverso la quale vengono affermati e introdotti in giudizio determinati fatti storici, al fine di delimitare l’ambito decisorio del giudice. Stante il divieto di utilizzo della propria scienza privata da parte del giudice, alle parti del giudizio viene riconosciuto il potere monopolistico di allegazione dei fatti nel processo. L’esercizio di tale potere è riservato, rispettivamente, all’attore con riferimento ai fatti costitutivi della domanda giudiziale, e al convenuto con riferimento ai fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dall’attore con la domanda: nel primo caso l’allegazione si manifesta attraverso l’esposizione delle ‘ragioni della domanda’ (causa petendi); nel secondo caso integra la formulazione di una eccezione di merito, diretta a impedire l’accoglimento nel merito della domanda proposta dall’attore.