Nel diritto processuale civile il concetto di parte svolge un ruolo essenziale sul piano soggettivo nella determinazione dei titolari dei poteri processuali, nonché dei destinatari degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
In generale acquistano la qualità di parte coloro che, come l’attore e il convenuto, compiono gli atti del processo e sono destinatari degli effetti processuali e sostanziali degli atti e dei provvedimenti che appartengono al processo stesso. D’altro canto, la disciplina processuale dà rilievo a tre diverse nozioni di parte: la parte in senso formale, che indica il soggetto che compie gli atti del processo; la parte in senso processuale, che indica il soggetto che è destinatario degli effetti degli atti processuali (per esempio, delle sentenze di rito, della condanna alle spese); la parte in senso sostanziale, che indica, invece, colui che, essendo il titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, subisce gli effetti sostanziali, ovvero di accertamento, del provvedimento giurisdizionale di merito (Cosa giudicata. Diritto processuale civile).
Generalmente un unico soggetto può operare nel processo acquistando la veste di parte in tutte le tre accezioni ora indicate, ma al ricorrere di certe circostanze ciò non accade. Se il titolare del rapporto controverso è privo di capacità processuale, potrà essere parte del processo in senso processuale e sostanziale, ma gli atti del processo saranno compiuti dal suo rappresentante processuale, che acquisterà la veste di parte in senso formale. Diversamente, nelle ipotesi di sostituzione processuale ammesse dal nostro ordinamento, si realizza una scissione tra colui che compie gli atti del processo e ne subisce gli effetti processuali, il cosiddetto sostituto processuale, e colui che subisce gli effetti sostanziali del provvedimeno conclusivo, il cosiddetto sostituito. Il primo avrà la veste di parte in senso processuale, il secondo di parte in senso sostanziale.