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Giusto processo

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Espressione con la quale si indica l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio.

L’insieme dei principi emergenti dalla Costituzione intorno al diritto processuale impongono al legislatore ordinario la ricerca delle forme procedurali più idonee allo scopo sopra enunciato, pur nel rispetto di alcuni snodi cardine. I principi costituzionali del giusto processo sono stati tradizionalmente tratti dagli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione.

L’art. 111 (riformato con la l. cost. n. 2/1999) è riferibile sia al processo penale sia a quello civile, pur essendo alcune disposizioni dedicate solo al primo. Il 1° co. stabilisce una riserva di legge in materia di giusto processo. Il 2° co. racchiude una serie di principi. In primo luogo quello contraddittorio (Principio del contraddittorio. Diritto processuale civile; Principio del contraddittorio. Diritto processuale penale) in virtù del quale il giudice non si può pronunciare sopra alcuna domanda se colui contro cui essa è proposta non è stato prima regolarmente citato, o non è comparso. In secondo luogo il principio dell’imparzialità del giudice, garantito dai meccanismi di reclutamento dei magistrati oltre che da una serie di prerogative e di divieti connessi al loro status. In terzo luogo il principio della ragionevole durata del processo, di controversa interpretazione.

Con riferimento alla dottrina del processo civile, infatti, se da una parte si ritiene che questa disposizione legittimi il ricorso a procedimenti sommari, soprattutto con riguardo all’istruzione probatoria e al sistema delle impugnazioni, limitate al reclamo e al ricorso straordinario in cassazione (ricavabile direttamente dall’art. 111 Cost.), si ritiene che questo principio comunque importantissimo, debba recedere davanti alla necessità di garantire a ognuno la possibilità, assicurata dal combinato disposto degli artt. 2, 3 e 24 Cost., di accedere a un processo a cognizione piena – caratterizzato essenzialmente dalla predeterminazione dei termini e dei modi per formulare istanze e per essere rimesso in termini, nonché dal sistema delle impugnazioni ordinarie – e che possa solo prevedersi, quando sia in gioco la tutela di un diritto o di uno status, una fase iniziale sommaria e una successiva ed eventuale fase a cognizione piena a seguito di impugnazione.

I successivi tre commi dell’art. 111 sono dedicati al processo penale – o meglio alle garanzie spettanti a ciascuna persona accusata di un reato nella fase delle indagini preliminari e nel processo stesso, con speciale riserbo all’affermazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova. Il 6° co. enuncia la necessità che ciascun provvedimento sia motivato, soprattutto ove abbia natura decisoria (Provvedimento decisorio). Questa parte del provvedimento è direttamente connessa con il diritto di impugnare il provvedimento giudiziale pregiudizievole. Il 7° co. fornisce la sola impugnazione di legittimità di copertura costituzionale. Soggetti a ricorso in cassazione sono tutte le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale. Con riferimento al termine ‘sentenza’, la giurisprudenza di legittimità lo ha interpretato – considerando anch’esso, come l’altro (i provvedimenti sulla libertà personale), a cui è legato da una congiunzione, come un termine che si riferisce al contenuto del provvedimento più che alla sua forma – come sinonimo di provvedimento decisorio su di un diritto.

Voci correlate

Costituzione

Principio del contraddittorio. Diritto processuale civile

Principio del contraddittorio. Diritto processuale penale

Ricorso per cassazione. Diritto processuale civile

Ricorso per cassazione. Diritto processuale penale

Approfondimenti di attualità

Concordato preventivo ed ammissione: natura e limiti del sindacato giurisdizionale di Riccardo Fava

Processo (ragionevolmente) breve di Antonio Carratta

Il "filtro" al ricorso al ricorso in cassazione e la prima pronuncia delle sezioni unite di Antonio Carratta

Costituzione e procedure concorsuali di Lucio Lanfranchi

La durata ragionevole del processo (garanzia oggettiva) e la durata irragionevole del "processo breve" (garanzia soggettiva) di Vincenzo Garofoli

La Corte costituzionale e il ricorso per cassazione quale “nucleo essenziale” del “giusto processo regolato dalla legge” di Antonio Carratta

Le contestazioni nel processo penale: un’interpretazione della corte che valorizza il contraddittorio di Claudio Papagno

Il filtro al ricorso in cassazione e i dubbi di costituzionalità di Antonio Carratta

Vedi anche
Principio del contraddittorio. Diritto processuale civile In diritto, principio fondamentale del rapporto processuale, secondo il quale il giudice, salvo che la legge non disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è stata proposta non è stata citata e non è comparsa (art. 101 Principio del contraddittorio. Diritto ... Processo civile In generale, con il termine processo si intende il complesso delle attività e delle forme mediante le quali appositi organi prestabiliti dalla legge esercitano, con l’osservanza di determinate modalità, il potere di giurisdizione, cioè attuano nel caso concreto il comando della legge. Il processo civile, ... Corte costituzionale La Corte costituzionale (artt. 134 ss.Cost.) è il principale organo di garanzia costituzionale previsto nella Costituzione italiana vigente – non a caso, gli artt. 134 ss. Cost. fanno parte del titolo VI della parte II, che reca appunto la denominazione «garanzie costituzionali» – e rappresenta una significativa ... giudice Autorità che ha la competenza di emettere giudizi su questioni particolari. diritto Organo dello Stato che impersona la funzione giurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti attraverso un provvedimento singolare e concreto. È un soggetto processuale che, all’interno della ...
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  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
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  • PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
  • DIRITTO PROCESSUALE PENALE
  • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
  • RICORSO PER CASSAZIONE
  • CONCORDATO PREVENTIVO
Vocabolario
equo processo
equo processo loc. s.le m. Riforma del sistema processuale giudiziario, al fine di renderlo più adeguato ai principi costituzionali. ◆ L’accordo che maggioranza e opposizione, o almeno larga parte di queste, hanno trovato sulla riforma...
giusto¹
giusto1 giusto1 agg. [lat. iūstus, der. di ius iuris «diritto»]. – 1. a. Di persona, che osserva i principî della giustizia, che opera e giudica secondo giustizia: uomo g.; giudice g. con tutti; fam., siamo giusti!, invitando altri e sé...
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