Mezzo di impugnazione ordinario avverso tutte le sentenze, ancorché inappellabili, e i provvedimenti sulla libertà personale (art. 111 Cost.). Il codice di procedura penale stabilisce che i soggetti legittimati a impugnare sono: l’imputato contro la sentenza di condanna, di proscioglimento, o di non luogo a procedere e contro le disposizioni della sentenza inerenti le spese processuali (art. 607 c.p.p.); il procuratore generale presso la Corte d’appello contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in Corte d’appello o inappellabile; il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale (art. 608 c.p.p.). In quanto mezzo di impugnazione a critica vincolata, il ricorso per cassazione è esperibile nei soli casi tassativamente indicati nell’art. 606, co. 1, c.p.p. Il ricorso attribuisce alla Corte di Cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti. L’udienza è pubblica, salvo i casi in cui la legge dispone il rito camerale. Il giudizio per Cassazione può concludersi con le sentenze di: inammissibilità, rigetto, rettificazione, annullamento, con o senza rinvio. L’art. 625 bis c.p.p., introdotto dalla l. n. 128/2001, offre al condannato la possibilità di inoltrare un ricorso straordinario, come tale esperibile nei confronti dei provvedimenti irrevocabili, per chiedere la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione.
Camera di consiglio. Diritto processuale penale
Impugnazioni. Diritto processuale penale
Sentenza. Diritto processuale penale
La diversa definizione del fatto nel giudizio di Cassazione e il metodo del contraddittorio di Valeria Logrillo