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Sentenza di proscioglimento

Enciclopedia on line
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Nel diritto processuale penale, si definisce di proscioglimento la sentenza di non doversi procedere o di assoluzione. La sentenza di non doversi procedere si limita a statuire su aspetti processuali che precludono un accertamento nel merito della vicenda storica; per tale motivo viene qualificata una sentenza meramente processuale. Il processo penale può concludersi, ad esempio, con una sentenza di tal genere qualora l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (per esempio, carenza della condizione di procedibilità prevista dalla legge per quella determinata fattispecie incriminatrice), o per estinzione del reato.

La sentenza di assoluzione contiene, invece, un vero e proprio accertamento nel merito che il giudice ha sviluppato mediante la raccolta del materiale probatorio. Sotto il profilo formale, un aspetto comune a entrambi i tipi di proscioglimento è la formula terminativa, una sorta di riassunto della motivazione della decisione che il giudice deve pronunciare. Tali formule sono tassativamente previste dalla legge agli art. 529-31 c.p.p. e devono essere precisate dal giudice nel dispositivo. Le formule terminative della sentenza di assoluzione seguono un’autentica gerarchia che inizia da quelle più favorevoli all’imputato e termina con quelle meno favorevoli: a) assoluzione perché il fatto non sussiste, ossia per mancanza dell’elemento oggettivo (la condotta, l’evento e il nesso di causalità); b) assoluzione perché l’imputato non ha commesso il fatto: il fatto sussiste sotto il profilo oggettivo, ma è stato commesso da persona diversa dall’imputato; c) assoluzione perché il fatto non costituisce reato: il fatto sussiste nei suoi elementi oggettivi ed è stato commesso dall’imputato, tuttavia non integra un illecito penale per mancanza dell’elemento soggettivo (Dolo. Diritto penale; Colpa. Diritto penale), o per la sussistenza di una causa di giustificazione; d) assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato: la vicenda storica non rientra in alcuna fattispecie incriminatrice né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo; e) assoluzione perché il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione: il fatto è stato commesso ed è penalmente rilevante, ma l’imputato non è punibile in concreto (per esempio, perché minore degli anni 14, per infermità, per immunità ecc.). Queste formule assolutorie devono essere applicate non solo in mancanza di prove sulla reità dell’imputato, ma anche in caso di insufficienza o contraddittorietà delle stesse.

Con la sentenza di proscioglimento, di non doversi procedere o di assoluzione, il giudice ordina la liberazione dell’imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte. Il codice di procedura penale ha considerato che l’imputato ha interesse a ottenere l’assoluzione nel merito perché questa formula è certamente più vantaggiosa rispetto a quella di non doversi procedere. In tale prospettiva l’art. 129, co. 2, c.p.p. impone al giudice l’obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione, anche quando ricorre una causa di estinzione del reato, se «dagli atti risulta evidente» l’innocenza dell’imputato per uno dei motivi sopra indicati.

Voci correlate

Estinzione del reato e delle pene

Condizioni di procedibilità

Imputato

Presunzione di non colpevolezza

Sentenza. Diritto processuale penale

Approfondimenti di attualità

Dalla non considerazione di colpevolezza ex art. 27, comma 2, cost. alla regola dell'oltre il ragionevole dubbio di Vincenzo Garofoli

Vedi anche
Ricorso per cassazione. Diritto processuale penale Mezzo di impugnazione ordinario avverso tutte le sentenze, ancorché inappellabili, e i provvedimenti sulla libertà personale (art. 111 Cost.). Il codice di procedura penale stabilisce che i soggetti legittimati a impugnare sono: l’imputato contro la sentenza di condanna, di proscioglimento, o di non ... Denuncia Atto con cui una persona, anche se non offesa dal reato, informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria, di un fatto che può costituire un reato perseguibile d’ufficio. È tale il reato per cui la legge non fa dipendere l’inizio del processo da una manifestazione di volontà integrante ... Processo penale Concatenazione di atti finalizzata ad una decisione. Sotto il profilo strutturale il processo penale inizia con l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero e termina con l’irrevocabilità della sentenza. Tecnicamente, la fase delle indagini preliminari non appartiene al processo in ... Cosa giudicata. Diritto processuale penale Contenuto di una sentenza o di un decreto penale di condanna irrevocabili. Si distingue tra giudicato formale e giudicato sostanziale indicando con la prima espressione le sentenze divenute irrevocabili perché sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione, con la seconda le sentenze irrevocabili ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE PENALE
  • ELEMENTO SOGGETTIVO
  • MISURE CAUTELARI
Vocabolario
sentènza
sentenza sentènza (ant. sentènzia) s. f. [dal lat. sententia, der. di sentire «ritenere, giudicare»]. – 1. Nel sign. originario (oggi letter. o ant.), parere, giudizio, opinione in merito a qualche cosa: esprimere, accettare, accogliere...
prosciogliménto
proscioglimento prosciogliménto s. m. [der. di prosciogliere]. – L’atto di prosciogliere, liberazione: p. da un obbligo, da un vincolo, da un voto. Nel processo penale, sentenza di p., quella di non doversi procedere o di assoluzione emessa...
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